Polizza vita per amministratore: deducibilità dei premi se beneficiari sono gli eredi

La polizza vita amministratore con beneficiari gli eredi non va confusa con la polizza Key Man pura. La differenza è decisiva: nella Key Man classica la società è contraente, paga il premio ed è anche beneficiaria della prestazione; nella polizza vita a favore degli eredi dell’amministratore, invece, il beneficio economico finale entra nella sfera privata dell’amministratore e della sua famiglia.

Questo cambia il trattamento fiscale e contributivo. Se la società paga una polizza vita o infortuni extraprofessionale sull’amministratore e i beneficiari sono gli eredi, il premio non tutela direttamente un rischio aziendale. Per essere deducibile ai fini IRES, deve essere qualificato come parte del compenso dell’amministratore, deliberato in modo espresso e trattato come compenso in natura.

La conseguenza è speculare: ciò che per la società può diventare costo deducibile come compenso, per l’amministratore diventa reddito assimilato al lavoro dipendente, salvo applicazione delle soglie di esenzione dei fringe benefit previste per il triennio 2025-2027.

Risposta breve

La polizza vita amministratore con contraente società, assicurato amministratore e beneficiari gli eredi non è una Key Man pura, perché il vantaggio economico è privato. I premi sono deducibili per la società solo se deliberati come parte del compenso dell’amministratore, congrui e correttamente tassati come fringe benefit. Per l’amministratore in co.co.co., il premio costituisce reddito assimilato ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR e, se imponibile fiscalmente, concorre anche alla Gestione separata INPS. Se il totale dei fringe benefit resta entro 1.000 euro, o 2.000 euro con figli a carico, il premio non è imponibile.

La struttura della polizza cambia il trattamento fiscale

Nel caso esaminato, la società di capitali è contraente della polizza e paga il premio. L’amministratore è il soggetto assicurato. I beneficiari in caso di morte sono gli eredi dell’amministratore.

Questa struttura non protegge il patrimonio della società. La società non incassa alcun capitale in caso di evento assicurato, non riceve una copertura per la perdita della figura chiave e non ottiene direttamente una prestazione economica dalla compagnia assicurativa.

Il beneficio economico è destinato agli eredi dell’amministratore. Per questa ragione, il premio pagato dalla società assume natura personale e familiare per l’amministratore. Non può essere trattato come costo aziendale inerente in senso stretto, salvo che venga ricondotto al pacchetto retributivo dell’organo amministrativo.

In termini pratici, la polizza può essere gestita correttamente solo se il premio viene deliberato, contabilizzato e dichiarato come componente del compenso dell’amministratore.

Deducibilità IRES: serve una delibera espressa

Per la società, il punto centrale è la deducibilità del costo. I compensi agli amministratori sono deducibili secondo l’articolo 95, comma 5, del TUIR, nell’esercizio in cui sono corrisposti. La regola è quella di cassa.

Tuttavia, perché il premio assicurativo pagato dalla società sia deducibile come compenso in natura, occorre che esista una specifica delibera dell’assemblea o dell’organo competente. La delibera deve autorizzare espressamente la polizza e inserirla nel pacchetto retributivo dell’amministratore.

Il tema non è solo formale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dalle Sezioni Unite n. 21933 del 2008, ha valorizzato la necessità che il compenso dell’amministratore trovi fondamento in una decisione societaria chiara. In assenza di delibera, il costo è più esposto a contestazioni.

Nel caso della polizza con beneficiari gli eredi, la delibera è ancora più importante, perché il beneficio non è aziendale ma personale. La società deve poter dimostrare che non sta sostenendo una spesa privata dell’amministratore, ma sta attribuendo un compenso in natura deliberato, congruo e fiscalmente trattato come tale.

Inerenza e congruità: il costo deve essere difendibile

Il premio può essere deducibile se è collegato alla funzione dell’amministratore e se il suo importo è ragionevole rispetto al ruolo, alla dimensione della società, ai risultati aziendali e al compenso complessivo riconosciuto.

Il rischio fiscale nasce quando la polizza appare come un’operazione antieconomica o come un’utilità privata concessa al socio-amministratore senza reale giustificazione. In questo caso l’Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità, in tutto o in parte, per difetto di inerenza o per incongruità.

La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 450/2018 e n. 3170/2018, ha chiarito che l’inerenza deve essere valutata in chiave qualitativa, cioè guardando al collegamento tra costo e attività d’impresa. Quando però il costo presenta un evidente profilo privatistico, la prova dell’inerenza diventa più stringente.

Per questo la società dovrebbe conservare la delibera, il contratto assicurativo, la documentazione sul compenso complessivo, la contabilizzazione del benefit e la prova dell’assoggettamento fiscale e contributivo in capo all’amministratore.

Tassazione dell’amministratore: reddito assimilato e fringe benefit

L’amministratore con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa percepisce normalmente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR.

Il premio della polizza vita pagato dalla società, quando i beneficiari sono gli eredi dell’amministratore, costituisce un’utilità personale. Di conseguenza, rientra tra i compensi in natura, secondo le regole dell’articolo 51 del TUIR richiamate per i redditi assimilati.

Il valore imponibile del benefit coincide, di regola, con il premio pagato dalla società. Tale importo deve essere gestito nel cedolino o nel prospetto compensi dell’amministratore e riportato nella Certificazione unica.

La differenza rispetto alla Key Man pura è netta. Se beneficiaria è la società, l’amministratore non riceve utilità personale e il premio non è reddito. Se beneficiari sono gli eredi, il vantaggio è collegato alla sfera privata dell’amministratore e diventa fiscalmente rilevante.

Soglie fringe benefit 2025-2027: 1.000 e 2.000 euro

Per gli anni 2025, 2026 e 2027 la legge 207/2024 ha previsto soglie maggiorate di non imponibilità dei fringe benefit. Il limite ordinario è pari a 1.000 euro annui. Il limite sale a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Se il valore complessivo dei fringe benefit riconosciuti all’amministratore, compreso il premio della polizza, resta entro la soglia applicabile, il benefit non concorre al reddito imponibile.

Se invece la soglia viene superata, l’intero valore dei benefit diventa imponibile, non soltanto la parte eccedente. Questo è un punto operativo essenziale: una polizza di importo anche non elevato può far superare il limite se l’amministratore riceve anche altri benefit, come auto, beni, servizi o rimborsi agevolati.

La verifica va effettuata per anno e per codice fiscale del beneficiario. Non basta guardare al solo premio assicurativo; occorre sommare tutti i fringe benefit riconosciuti nello stesso periodo d’imposta.

Effetti contributivi: Gestione separata INPS se il premio è imponibile

Sul piano previdenziale, se il premio costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente per l’amministratore, entra normalmente anche nella base imponibile contributiva della Gestione separata INPS.

La contribuzione segue quindi il trattamento fiscale. Se il premio resta non imponibile per effetto delle soglie fringe benefit, non si genera base contributiva. Se invece il premio concorre al reddito, deve essere assoggettato anche a contribuzione.

Questo profilo è spesso sottovalutato. La società non deve limitarsi a valutare la deduzione IRES, ma deve coordinare cedolino, CU, versamenti fiscali e contributi previdenziali.

Nel caso dell’amministratore co.co.co., l’omessa inclusione del benefit nell’imponibile può generare non solo recuperi fiscali, ma anche recuperi contributivi presso la Gestione separata.

Detrazione IRPEF del 19% sui premi vita

Se il premio viene tassato in capo all’amministratore, può assumere rilievo anche la detrazione IRPEF prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera f, del TUIR.

La detrazione del 19% spetta, entro il limite di 530 euro annui, per premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, se ricorrono le condizioni previste dalla norma.

Nel caso in cui la società paghi il premio e lo imputi all’amministratore come compenso imponibile, il premio può essere considerato sostenuto per conto dell’amministratore ai fini della detrazione, purché risulti correttamente nella Certificazione unica e siano disponibili i dati necessari sulla quota detraibile.

Se invece il premio non è imponibile perché assorbito nella soglia fringe benefit, il diritto alla detrazione non si genera. Non può esserci detrazione su un premio che non ha concorso al reddito del beneficiario.

La società deve quindi fornire al consulente paghe o fiscale le informazioni necessarie per distinguere quota imponibile, eventuale soglia fringe benefit e quota astrattamente detraibile.

Quando la polizza resta fuori dal reddito dell’amministratore

Esistono polizze pagate dalla società che non costituiscono reddito per amministratori o dipendenti. È il caso delle coperture stipulate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o della società, come alcune polizze di responsabilità civile professionale o coperture patrimoniali a tutela dell’ente.

In queste ipotesi, se il beneficio non entra nella sfera personale del lavoratore o amministratore e non copre atti dolosi o vantaggi personali, il premio può non costituire reddito imponibile.

La polizza con beneficiari gli eredi dell’amministratore non rientra però in questa categoria. Il capitale assicurato non va alla società, ma alla famiglia dell’amministratore. L’interesse tutelato è privato, anche se la polizza è deliberata dalla società.

Per questo l’unica impostazione fiscalmente coerente è trattare il premio come compenso in natura, salvo soglie di esenzione.

Flusso economico: cosa accade in caso di morte dell’amministratore

Se si verifica l’evento assicurato, la compagnia liquida il capitale agli eredi dell’amministratore. La società non incassa nulla.

Questo conferma la natura del beneficio. La società sostiene il costo del premio, ma non riceve la prestazione assicurativa. Il vantaggio economico si realizza nella sfera familiare dell’amministratore.

Proprio per questa ragione, se il costo resta semplicemente a carico della società senza essere deliberato e tassato come compenso, l’operazione può essere contestata come non inerente o come attribuzione patrimoniale non correttamente qualificata.

La corretta impostazione contabile e fiscale deve quindi essere definita prima della stipula, non a posteriori.

In sintesi

La polizza vita amministratore con beneficiari gli eredi genera un vantaggio privato e non tutela direttamente la società. I premi sono deducibili ai fini IRES solo se qualificati come parte del compenso dell’amministratore, deliberati dall’assemblea o dal CdA, congrui e trattati come fringe benefit. Per l’amministratore co.co.co., il premio è reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR e, se imponibile fiscalmente, concorre anche alla Gestione separata INPS. Le soglie fringe benefit 2025-2027, pari a 1.000 euro o 2.000 euro con figli a carico, possono escludere l’imponibilità; se superate, l’intero valore diventa imponibile. La detrazione del 19% può spettare solo sui premi tassati e nei limiti dell’articolo 15 del TUIR.

Come impostare correttamente la polizza

La società dovrebbe partire da una delibera chiara. Il verbale deve indicare che la polizza vita rientra nel pacchetto retributivo dell’amministratore, specificare la struttura del contratto, i beneficiari, il premio e la ragione della scelta.

Il secondo passaggio riguarda la congruità. Il premio deve essere proporzionato al ruolo dell’amministratore, al compenso complessivo e alle dimensioni della società. Una polizza sproporzionata rispetto alla struttura aziendale è più esposta a contestazioni.

Il terzo passaggio è fiscale e previdenziale. Il premio deve essere gestito come compenso in natura, verificando le soglie fringe benefit, l’eventuale imponibilità IRPEF, la contribuzione alla Gestione separata e la possibile detrazione del 19% se il premio è tassato.

Per S.r.l. e S.p.A. che intendono riconoscere una polizza vita all’amministratore con beneficiari gli eredi, una verifica preventiva evita errori su deducibilità, fringe benefit, contributi e CU. Chi vuole controllare la propria struttura assicurativa può richiedere un’analisi interna dedicata, così da allineare delibera, cedolino, fiscalità e documentazione prima del pagamento del premio.

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Tiziano Beneggi

Agosto 8, 2026

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