Iperammortamento 2026: comunicazione di conferma al GSE entro 60 giorni

Per l’Iperammortamento 2026 è operativo dal 21 luglio 2026 il secondo passaggio della procedura telematica: le imprese che hanno ricevuto esito positivo alla comunicazione preventiva possono trasmettere al GSE la comunicazione di conferma della prenotazione degli investimenti.

Il termine da rispettare è di 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo della comunicazione preventiva. Nella conferma devono essere indicati, tra gli altri dati, gli estremi del pagamento dell’acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato e gli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili.

Il passaggio è rilevante perché l’iperammortamento 2026 non opera come incentivo automatico fondato solo sull’acquisto del bene. La misura richiede una sequenza procedurale scandita da comunicazione preventiva, comunicazione di conferma e comunicazione di completamento. Quest’ultima, alla data del 25 luglio 2026, resta il tassello ancora atteso per consentire l’avvio effettivo della deduzione maggiorata.

Risposta breve

La comunicazione di conferma dell’Iperammortamento 2026 deve essere trasmessa al GSE entro 60 giorni dall’esito positivo della comunicazione preventiva.

La conferma serve ad attestare che l’impresa ha assunto un impegno effettivo sull’investimento, normalmente attraverso il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni agevolati. Nella comunicazione non possono essere inseriti beni diversi o costi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.

Per gli investimenti in leasing finanziario, il riferimento operativo cambia: rilevano la sottoscrizione del contratto di leasing e gli estremi del rapporto, poiché l’acquisto del bene dal fornitore è gestito dalla società di leasing.

In sintesi

L’Iperammortamento 2026, introdotto dalla legge di bilancio 2026 e disciplinato dal decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026, reintroduce la logica della maggiorazione del costo fiscale dei beni strumentali, in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

La procedura è gestita tramite il portale del Gestore dei Servizi Energetici. Dal 12 giugno 2026 è stata attivata la comunicazione preventiva. Dal 21 luglio 2026 è attiva la comunicazione di conferma. Resta invece da completare l’iter relativo alla comunicazione finale di completamento dell’investimento, che assume un ruolo decisivo perché condiziona l’avvio della fruizione fiscale del beneficio.

Per le imprese, il punto operativo è chiaro: chi ha già ottenuto l’esito positivo della preventiva deve monitorare con precisione il termine di 60 giorni, verificare il pagamento dell’acconto del 20%, raccogliere fatture e dati dei beni e assicurarsi che la conferma non modifichi in aumento o in modo non coerente quanto già comunicato.

Il ritorno dell’iperammortamento: cosa prevede la misura

L’Iperammortamento 2026 è previsto dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. La misura è destinata ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il beneficio consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione ai soli fini fiscali, con effetti sulla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Non si tratta quindi di un credito d’imposta, ma di una deduzione maggiorata che incide nel tempo sul reddito imponibile.

La maggiorazione è articolata per scaglioni. Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, il costo è maggiorato del 180%. Per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, la maggiorazione è pari al 100%. Per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro, la maggiorazione è pari al 50%.

La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, secondo le condizioni e le procedure stabilite dalla normativa attuativa.

Le tre comunicazioni al GSE

Il decreto interministeriale del 7 maggio 2026 e i successivi decreti direttoriali del MIMIT hanno costruito una procedura in tre passaggi.

Il primo passaggio è la comunicazione preventiva. Serve a prenotare l’agevolazione e a indicare gli investimenti programmati. La piattaforma per l’invio della comunicazione preventiva è operativa dal 12 giugno 2026.

Il secondo passaggio è la comunicazione di conferma. È il modello attivato dal 21 luglio 2026 e serve a dimostrare che l’impresa ha consolidato l’impegno all’investimento, tramite il pagamento dell’acconto richiesto o, nel caso del leasing, tramite la documentazione del contratto.

Il terzo passaggio è la comunicazione di completamento. È il modello conclusivo, quello che dovrà certificare la realizzazione dell’investimento e consentire l’avvio effettivo della fruizione del beneficio, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla disciplina agevolativa.

Questa sequenza non va sottovalutata. L’agevolazione non dipende solo dall’esistenza del bene o dalla sua interconnessione, ma anche dal rispetto puntuale dei passaggi procedurali.

Comunicazione di conferma: il termine dei 60 giorni

Il decreto direttoriale MIMIT del 20 luglio 2026 ha dato avvio alla presentazione delle comunicazioni di conferma dell’investimento. La trasmissione avviene tramite la piattaforma informatica gestita dal GSE.

Il termine è di 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo della comunicazione preventiva. Di conseguenza, ogni impresa deve calcolare la propria scadenza in base alla data effettiva di ricezione dell’esito positivo, non sulla base della data generale di apertura del portale.

Questo è un aspetto operativo importante. Due imprese che hanno inviato la comunicazione preventiva nello stesso giorno potrebbero ricevere l’esito positivo in momenti diversi e, quindi, avere scadenze diverse per la conferma.

La gestione interna della pratica dovrebbe prevedere un monitoraggio puntuale delle ricevute GSE, delle date di esito e delle scadenze successive. In un incentivo fiscale di stretta procedura, perdere un termine può creare conseguenze rilevanti sulla prenotazione e sulla successiva fruizione del beneficio.

Acconto del 20% e fatture: cosa indicare nella conferma

Nella comunicazione di conferma l’impresa deve indicare la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato.

Devono inoltre essere riportati gli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili all’agevolazione. Il dato non è meramente contabile: serve a collegare l’investimento comunicato al pagamento effettivamente eseguito e alla documentazione commerciale emessa dal fornitore.

La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi da quelli indicati nella preventiva, né importi superiori rispetto a quelli già comunicati. È possibile, quindi, confermare l’investimento nei limiti della prenotazione già effettuata, ma non ampliare la domanda con nuovi beni o con costi maggiori.

Questo vincolo impone una verifica preventiva della coerenza tra ordine, contratto, fattura, pagamento, bene indicato nella comunicazione preventiva e dati caricati sul portale. Una divergenza non spiegata o non coerente può generare criticità istruttorie.

Investimenti in leasing finanziario

Per gli investimenti effettuati tramite locazione finanziaria, la conferma segue una logica diversa rispetto all’acquisto diretto.

Nel leasing, infatti, il rapporto di acquisto con il fornitore è gestito dalla società finanziaria. L’impresa utilizzatrice non versa direttamente al fornitore l’acconto sul prezzo del bene con le stesse modalità dell’acquisto diretto.

Per questo motivo, nella comunicazione di conferma rilevano la sottoscrizione del contratto di leasing e gli estremi del contratto stesso. Il dato essenziale è che l’investimento sia effettivamente impegnato e che la società di leasing abbia assunto l’obbligo di acquistare il bene destinato all’impresa utilizzatrice.

Anche in questo caso, la documentazione deve essere ordinata. Contratto di leasing, identificazione del bene, costo agevolabile, dati del fornitore, tempi di consegna e successiva interconnessione devono risultare coerenti con quanto indicato nella comunicazione preventiva e con quanto sarà poi dichiarato nella comunicazione di completamento.

Il nodo della comunicazione di completamento

Il punto ancora aperto riguarda la comunicazione di completamento. Alla data del 25 luglio 2026, il canale e la modulistica finale risultano ancora attesi.

Il tema non è secondario. L’articolo 4 del decreto interministeriale del 7 maggio 2026 stabilisce che la prima quota di iperammortamento può essere dedotta nel periodo d’imposta in cui avviene la trasmissione della comunicazione finale, sempre che il bene sia entrato in funzione nel medesimo esercizio.

Questa regola collega la fruizione fiscale non solo all’effettuazione dell’investimento e all’entrata in funzione del bene, ma anche all’invio della comunicazione conclusiva.

Il rischio operativo riguarda soprattutto le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare o con investimenti già completati e interconnessi prima dell’apertura del modulo finale. In assenza del canale telematico, tali imprese potrebbero trovarsi nella difficoltà di aver realizzato l’investimento, ma di non poter ancora trasmettere la comunicazione necessaria per avviare la deduzione.

Perché serve una gestione documentale rigorosa

L’Iperammortamento 2026 richiede una gestione documentale più strutturata rispetto a una tradizionale deduzione fiscale.

L’impresa deve conservare e coordinare comunicazioni GSE, ricevute di invio, esiti positivi, ordini, contratti, fatture, pagamenti, documenti di leasing, perizia tecnica asseverata, certificazione contabile e documentazione sull’entrata in funzione e sull’interconnessione.

La documentazione tecnica assume rilievo centrale perché l’effettività e la conformità degli investimenti devono essere comprovate. Non basta acquistare un bene indicato astrattamente tra quelli agevolabili: occorre dimostrare che il bene possiede le caratteristiche richieste e che rispetta le condizioni previste dalla disciplina.

Questo approccio è coerente con l’orientamento della Corte di Cassazione in materia di agevolazioni fiscali. Le norme agevolative, in quanto derogatorie rispetto al regime ordinario, sono soggette a interpretazione rigorosa. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 18574 del 2016, hanno ribadito il principio della stretta interpretazione delle disposizioni agevolative, principio poi richiamato anche dalla giurisprudenza successiva.

In concreto, ciò significa che l’impresa che intende fruire dell’iperammortamento deve poter provare il rispetto di tutti i presupposti sostanziali e procedurali richiesti.

Errori da evitare nella comunicazione di conferma

Il primo errore è confondere la comunicazione preventiva con la conferma. La preventiva prenota l’agevolazione; la conferma dimostra che l’investimento è stato effettivamente impegnato tramite acconto o leasing.

Il secondo errore è inserire nella conferma beni diversi o importi superiori rispetto a quelli indicati nella preventiva. Il decreto e le istruzioni operative sono chiari: la conferma non può ampliare il perimetro già comunicato.

Il terzo errore è non monitorare il termine individuale dei 60 giorni. La scadenza decorre dall’esito positivo della preventiva e deve essere calcolata pratica per pratica.

Il quarto errore è trascurare la documentazione di pagamento. L’acconto del 20% deve essere dimostrabile, coerente con le fatture e riferibile ai beni agevolati.

Il quinto errore è rinviare la verifica tecnica alla fine. Perizia, interconnessione, classificazione del bene e coerenza con gli allegati agevolabili devono essere valutate prima, non quando l’investimento è ormai completato.

Imprese con esercizio già chiuso: il problema transitorio

Un problema particolare riguarda le imprese che hanno già chiuso un esercizio nel quale sono stati effettuati investimenti agevolabili. Si pensi, ad esempio, a società con esercizio chiuso al 30 giugno 2026 che abbiano completato e interconnesso beni nel primo semestre dell’anno.

In questi casi, il ritardo nell’attivazione della comunicazione di completamento può generare un disallineamento tra momento sostanziale dell’investimento e momento procedurale necessario per avviare la deduzione.

Sarebbe auspicabile, sul piano operativo, un chiarimento ministeriale che consenta una gestione ragionevole della fase transitoria, ad esempio prevedendo una finestra temporale successiva alla chiusura dell’esercizio per trasmettere la comunicazione finale senza penalizzare le imprese che avevano già completato l’investimento.

Fino a quando tale chiarimento non sarà emanato, le imprese interessate dovrebbero mantenere un dossier completo e aggiornato, così da essere pronte all’invio della comunicazione finale appena il modulo sarà disponibile.

CTA interna

Le imprese che hanno presentato la comunicazione preventiva per l’Iperammortamento 2026 possono richiedere una verifica interna della pratica per controllare scadenza dei 60 giorni, pagamento dell’acconto del 20%, coerenza tra beni indicati, fatture, contratti, leasing e documentazione tecnica.

Un controllo preventivo consente di ridurre il rischio di errori nella comunicazione di conferma e di preparare correttamente la successiva fase di completamento.

Conclusioni

L’apertura della comunicazione di conferma segna un passaggio decisivo per l’Iperammortamento 2026. Dal 21 luglio 2026 le imprese possono confermare al GSE la prenotazione degli investimenti, ma devono farlo entro 60 giorni dall’esito positivo della preventiva e con dati coerenti rispetto agli investimenti già comunicati.

Il pagamento dell’acconto del 20%, gli estremi delle fatture, la corretta gestione del leasing e la tracciabilità documentale sono elementi essenziali per non compromettere il percorso agevolativo.

Resta aperto il tema della comunicazione di completamento, che sarà il passaggio determinante per l’avvio della deduzione maggiorata. Per questo motivo, la gestione dell’iperammortamento non può essere lasciata alla sola fase contabile finale: deve essere seguita fin dall’inizio come una pratica integrata, fiscale, tecnica e documentale.

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Tiziano Beneggi

Agosto 9, 2026

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