Il trattamento di fine mandato degli amministratori può essere liquidato quando cessa il rapporto di amministrazione. Se però la decadenza del consiglio di amministrazione deriva dalle dimissioni di un solo consigliere e gli altri componenti vengono immediatamente rinominati, occorre distinguere.
Il consigliere dimissionario, che interrompe effettivamente il rapporto con la società, può ricevere il TFM maturato.
Per i consiglieri decaduti solo per effetto della clausola statutaria e subito confermati nella carica, la liquidazione immediata del TFM è più delicata. In questi casi è prudente considerare il rapporto come sostanzialmente proseguito e rinviare l’erogazione al momento della cessazione definitiva.
La scelta va documentata con attenzione nella delibera assembleare o in un accordo successivo tra società e amministratori, per evitare che il Fisco consideri l’interruzione solo formale o strumentale.
Risposta breve
Se un consigliere si dimette e lo statuto prevede la decadenza dell’intero Cda, il TFM può essere liquidato al consigliere dimissionario.
Per gli altri consiglieri decaduti ma immediatamente rinominati, è preferibile non liquidare il TFM e far proseguire gli accantonamenti, rinviando il pagamento alla cessazione effettiva e definitiva dell’incarico.
La soluzione va formalizzata in modo chiaro, indicando che la mancata erogazione è coerente con la continuità sostanziale del rapporto amministrativo.
Che cos’è il trattamento di fine mandato
Il trattamento di fine mandato, o TFM, è una forma di compenso differito riconosciuta agli amministratori di società.
Non ha una disciplina civilistica autonoma analoga a quella del TFR dei lavoratori dipendenti. Nasce da una decisione della società, normalmente contenuta nella delibera di nomina o in un atto separato, con cui viene attribuito all’amministratore il diritto a percepire una somma alla cessazione del mandato.
Nelle società di capitali, la remunerazione degli amministratori deve trovare fondamento nello statuto, nella delibera dei soci o negli atti societari competenti. Per le S.p.A. il riferimento civilistico è l’articolo 2389 del Codice civile; nelle S.r.l. occorre guardare all’atto costitutivo, allo statuto e alle decisioni dei soci.
Dal punto di vista fiscale, il TFM è rilevante sia per la società, che accantona il costo, sia per l’amministratore, che lo tassa quando lo percepisce.
Il requisito decisivo: data certa anteriore all’inizio del rapporto
Il punto più importante è la data certa.
Secondo l’articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa possono beneficiare della tassazione separata se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
Per gli amministratori, questo requisito è decisivo.
Se il diritto al TFM è stato attribuito con atto avente data certa prima dell’accettazione dell’incarico, l’amministratore potrà beneficiare della tassazione separata al momento dell’incasso, entro i limiti previsti dalla disciplina fiscale.
Se invece il diritto nasce dopo l’inizio del rapporto, il trattamento fiscale diventa più rischioso e può essere contestata sia la tassazione separata in capo all’amministratore, sia la deducibilità per competenza degli accantonamenti in capo alla società.
Deducibilità del TFM per la società
Per la società, il riferimento è l’articolo 105, comma 4, del Tuir, che richiama la disciplina degli accantonamenti per indennità di fine rapporto.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha assunto una posizione rigorosa: gli accantonamenti al TFM sono deducibili per competenza solo se il diritto dell’amministratore risulta da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
In mancanza di tale requisito, secondo l’Agenzia, la deduzione del costo avviene nell’esercizio di effettiva erogazione dell’indennità.
La risoluzione 211/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito proprio questo punto, collegando la deducibilità dell’accantonamento alla presenza di un diritto sorto in modo certo prima dell’avvio del rapporto.
Tassazione per l’amministratore e ritenuta
Per l’amministratore, il TFM è tassato nel momento in cui viene percepito.
La tassazione segue quindi il principio di cassa. L’indennità non è tassata quando viene accantonata dalla società, ma quando viene effettivamente pagata all’amministratore.
Se ricorrono le condizioni dell’articolo 17 del Tuir, il TFM può essere assoggettato a tassazione separata. In alternativa, l’amministratore può optare per la tassazione ordinaria in dichiarazione, se più conveniente.
Al momento dell’erogazione, la società deve applicare la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 24 del Dpr 600/1973, generalmente nella misura del 20%.
Decadenza del Cda per dimissioni di un consigliere
Il caso più delicato riguarda le società in cui lo statuto prevede che le dimissioni di un componente comportino la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione.
È la logica delle clausole di tipo simul stabunt simul cadent: il venir meno di un componente determina la cessazione dell’intero organo amministrativo.
Sul piano formale, quindi, tutti i consiglieri cessano dalla carica.
Sul piano sostanziale, però, non tutti si trovano nella stessa situazione. Il consigliere dimissionario interrompe effettivamente il proprio rapporto con la società. Gli altri, se vengono subito rinominati e accettano nuovamente l’incarico, proseguono di fatto la loro funzione amministrativa.
Questa distinzione è centrale per decidere se liquidare o meno il TFM.
Il consigliere dimissionario può ricevere il TFM
Per il consigliere che ha rassegnato le dimissioni, la cessazione è effettiva.
Se il TFM era stato validamente previsto con atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto e se sono rispettate le condizioni deliberate, la società può liquidare l’indennità maturata fino alla data di cessazione.
In questo caso il pagamento è coerente con la funzione del trattamento di fine mandato: remunerare in modo differito il periodo di amministrazione ormai concluso.
Naturalmente, la società dovrà applicare la ritenuta e l’amministratore dovrà tassare l’importo secondo il regime applicabile.
I consiglieri subito rinominati: perché conviene non liquidare
Diverso è il caso dei consiglieri decaduti solo per effetto automatico dello statuto e immediatamente confermati dall’assemblea.
In questa ipotesi la cessazione è formale, ma la funzione amministrativa prosegue senza una reale interruzione.
Liquidare il TFM a questi soggetti potrebbe essere considerato incoerente con la natura stessa del trattamento, che presuppone la fine effettiva del mandato. Inoltre, potrebbe esporre la società al rischio di contestazioni se l’operazione appare finalizzata solo a far emergere un’indennità fiscalmente agevolata.
La soluzione più prudente è non procedere al pagamento, mantenere il fondo maturato e proseguire gli accantonamenti durante il nuovo mandato, rinviando la liquidazione al momento della cessazione definitiva.
Il precedente della Cassazione sulla rinomina immediata
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 19445 del 10 luglio 2023, ha affrontato un caso in cui l’interruzione del rapporto di amministrazione era stata considerata meramente formale.
Secondo la Suprema corte, non è possibile far dimettere e rinominare gli amministratori al solo fine di attribuire il TFM e ottenere la deduzione per competenza, quando il rapporto prosegue sostanzialmente senza soluzione di continuità.
Il principio è importante anche nei casi di decadenza del Cda e immediata rinomina.
Se la cessazione non è reale, ma solo tecnica o statutaria, è preferibile evitare la liquidazione immediata del TFM agli amministratori confermati. La prosecuzione dell’accantonamento appare più coerente con la sostanza del rapporto e riduce il rischio di contestazioni.
Come documentare correttamente la continuità del rapporto
Quando l’assemblea nomina il nuovo consiglio e conferma gli amministratori non dimissionari, è opportuno che il verbale sia chiaro.
La delibera dovrebbe evidenziare che la decadenza del precedente Cda è avvenuta per effetto automatico della clausola statutaria, che i consiglieri confermati proseguono sostanzialmente il rapporto amministrativo e che, per tale ragione, il TFM maturato non viene liquidato.
È utile indicare anche che gli accantonamenti proseguiranno secondo le regole già deliberate e che il pagamento avverrà solo alla cessazione effettiva e definitiva dell’incarico.
Questa documentazione serve a prevenire due problemi: da un lato, la contestazione di una liquidazione anticipata; dall’altro, l’ipotesi che l’Agenzia delle Entrate possa sostenere una sorta di incasso giuridico in assenza di pagamento.
Se società e amministratore confermato condividono formalmente la prosecuzione del rapporto e il rinvio dell’erogazione, la mancata liquidazione è più difendibile.
Attenzione alla nuova nomina: non creare un nuovo TFM senza data certa
Un errore frequente è approfittare della nuova nomina per modificare o attribuire ex novo il TFM.
Questa scelta può essere rischiosa.
Se il TFM viene riconosciuto solo al momento della nuova nomina, o comunque senza un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, si perde il presupposto fiscale che consente la tassazione separata e la deducibilità per competenza secondo l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate.
Se invece il TFM era già stato validamente deliberato prima dell’inizio del rapporto originario, la continuità sostanziale dei consiglieri rinominati dovrebbe essere gestita come prosecuzione dell’accordo già esistente, non come nuova attribuzione.
Il verbale va quindi scritto con precisione: confermare la prosecuzione del trattamento già deliberato è diverso dal deliberare oggi un nuovo diritto.
Quando la liquidazione ai consiglieri confermati può diventare rischiosa
La liquidazione immediata del TFM ai consiglieri subito rinominati può essere rischiosa quando mancano reali elementi di discontinuità.
Se gli amministratori cessano solo formalmente e vengono rinominati nella stessa assemblea, con identiche funzioni e senza effettivo distacco dalla gestione, il pagamento del TFM può apparire anticipato rispetto alla sua causa naturale.
Il rischio cresce se l’operazione produce un vantaggio fiscale evidente, se non esiste una motivazione societaria documentata o se la delibera non chiarisce il rapporto tra decadenza formale e prosecuzione sostanziale dell’incarico.
In questi casi, la prudenza suggerisce di liquidare soltanto il consigliere che lascia davvero la carica e rinviare il pagamento agli altri.
In sintesi
Il TFM amministratori può essere liquidato quando il mandato cessa effettivamente.
Se un consigliere si dimette e lo statuto determina la decadenza dell’intero Cda, il TFM può essere erogato al consigliere dimissionario.
Per i consiglieri non dimissionari che vengono immediatamente rinominati, la soluzione più prudente è non liquidare il trattamento, mantenere il fondo maturato e proseguire gli accantonamenti fino alla cessazione definitiva.
La scelta deve essere formalizzata in assemblea, spiegando che la decadenza è solo conseguenza della clausola statutaria e che, per gli amministratori confermati, il rapporto prosegue nella sostanza.
Prima di deliberare la rinomina, conviene sistemare verbali e TFM
Prima di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo Cda, sentiamoci.
È il momento giusto per verificare la delibera originaria del TFM, la presenza della data certa, il testo dello statuto, la posizione del consigliere dimissionario e la corretta verbalizzazione per gli amministratori confermati.
Dopo la delibera, se il verbale è scritto male o se il TFM viene liquidato nel momento sbagliato, resta solo da gestire il rischio fiscale.