Composizione negoziata: senza trasparenza possono essere negate le misure protettive

Le misure protettive nella composizione negoziata non sono una conseguenza automatica della presentazione dell’istanza. Per ottenerne la conferma, l’impresa deve fornire all’esperto, ai creditori e al tribunale una rappresentazione completa, veritiera e aggiornata della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Non basta presentare un progetto di risanamento teoricamente possibile. Se rimanenze, crediti, debiti, dati contabili o valore di liquidazione non sono attendibili, il tribunale può negare la protezione richiesta, lasciando comunque proseguire le trattative.

Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Brescia con l’ordinanza del 10 luglio 2026. La decisione assume particolare rilievo perché collega direttamente la trasparenza informativa alla possibilità di beneficiare delle misure protettive e cautelari previste dal Codice della crisi.

Risposta breve

Nella composizione negoziata l’impresa deve rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente, come richiesto dagli articoli 4 e 16 del Codice della crisi.

Se i dati contabili sono inattendibili, il valore di liquidazione è incompleto o vengono omesse informazioni rilevanti, il tribunale può rifiutare la conferma delle misure protettive.

La procedura può proseguire, ma senza l’ombrello che limita le iniziative esecutive e cautelari dei creditori. Prima di chiedere le misure, quindi, occorre verificare che contabilità, situazione finanziaria, piano e scenario liquidatorio siano coerenti e documentabili.

Cosa sono le misure protettive

La composizione negoziata è un percorso volontario e riservato rivolto agli imprenditori che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando il risanamento risulta ancora concretamente perseguibile.

L’accesso avviene tramite la piattaforma telematica nazionale prevista dall’articolo 17 del Dlgs 14/2019, con la richiesta di nomina di un esperto indipendente chiamato ad agevolare le trattative con creditori e altri soggetti interessati.

Ai sensi dell’articolo 18 del Codice della crisi, l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio. Dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’imprenditore e sui beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa.

L’efficacia delle misure deve però essere sottoposta al tribunale, che può confermarle, modificarle o revocarle secondo la disciplina dell’articolo 19.

La protezione iniziale non equivale quindi a un diritto definitivo. L’autorità giudiziaria deve verificare se la misura sia funzionale alle trattative, proporzionata rispetto al pregiudizio dei creditori e coerente con una prospettiva effettiva di risanamento.

La trasparenza è una condizione sostanziale

L’articolo 4 del Codice della crisi impone al debitore di comportarsi secondo buona fede e correttezza durante la composizione negoziata, le trattative e i procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi.

In particolare, il debitore deve illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni appropriate e necessarie allo strumento utilizzato.

L’articolo 16, comma 4, ribadisce il medesimo principio con riferimento alla composizione negoziata: l’imprenditore deve rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

Non si tratta di un obbligo puramente formale. Le informazioni devono permettere all’esperto di valutare la perseguibilità del risanamento e ai creditori di decidere consapevolmente se aderire alle proposte, chiedere modifiche o interrompere le trattative.

Se la base informativa è incerta, non è possibile stabilire né la reale gravità della crisi né la convenienza delle soluzioni prospettate.

Il caso esaminato dal Tribunale di Brescia

Con l’ordinanza del 10 luglio 2026, pronunciata nel procedimento n. 11292/2026 V.G., il Tribunale di Brescia ha esaminato la richiesta di misure protettive e cautelari avanzata nell’ambito della composizione negoziata di una società di persone.

Il giudice ha riconosciuto, in astratto, la possibilità di adottare provvedimenti a tutela anche del patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. Nel caso concreto, tuttavia, ha negato le misure richieste a causa delle carenze informative riscontrate.

Dalla relazione dell’esperto emergevano rilevanti incongruenze nella rappresentazione patrimoniale e contabile dell’impresa, riguardanti in particolare:

  • la valorizzazione delle rimanenze;
  • la gestione e l’effettiva consistenza dei crediti;
  • l’attendibilità dei dati di bilancio;
  • la ricostruzione del valore di liquidazione;
  • gli effetti potenziali delle azioni recuperatorie o di inefficacia.

Tali carenze impedivano di confrontare in modo attendibile lo scenario di continuità con quello liquidatorio e, quindi, di verificare se il risanamento fosse realmente più conveniente per i creditori.

Il valore di liquidazione non può essere approssimativo

Il valore di liquidazione costituisce uno dei principali termini di confronto nelle procedure di regolazione della crisi.

Serve a stimare quanto i creditori potrebbero ragionevolmente ottenere se il risanamento non fosse perseguito e il patrimonio venisse liquidato. Solo attraverso tale confronto è possibile valutare la convenienza delle proposte formulate dall’impresa.

La ricostruzione non può limitarsi al valore contabile delle attività. Deve considerare, in funzione del caso concreto:

  • il presumibile valore di realizzo dei beni;
  • i tempi e i costi della liquidazione;
  • i crediti effettivamente recuperabili;
  • la posizione dei creditori privilegiati;
  • le passività potenziali;
  • il valore dell’azienda o dei suoi rami;
  • le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie realisticamente esercitabili;
  • gli atti di disposizione suscettibili di inefficacia.

Nel caso esaminato a Brescia, il progetto di piano non aveva valutato gli effetti che avrebbero potuto derivare da eventuali azioni relative agli atti dispositivi compiuti dai soci illimitatamente responsabili sui propri immobili.

L’omissione assumeva rilievo perché tali utilità avrebbero potuto incrementare il valore destinabile ai creditori nello scenario liquidatorio, modificando il confronto con la proposta di continuità.

Le protezioni non sono automatiche

La presentazione dell’istanza di composizione negoziata e la pubblicazione della richiesta nel Registro delle imprese producono inizialmente gli effetti previsti dall’articolo 18 del Codice della crisi. La loro conservazione dipende però dalla successiva decisione del tribunale.

Il giudice valuta la funzionalità delle misure rispetto alle trattative e può limitarne l’ambito soggettivo, la durata o gli effetti. Può inoltre revocarle quando non risultino più necessarie o quando appaiano sproporzionate rispetto al sacrificio imposto ai creditori.

L’ordinanza di Brescia aggiunge un’indicazione netta: la protezione non può essere accordata nella sua massima estensione a un’impresa che non abbia rispettato i doveri di correttezza e trasparenza informativa.

L’impresa non viene necessariamente esclusa dalla composizione negoziata. Può continuare a trattare con i creditori e lavorare al risanamento, ma senza beneficiare delle protezioni riservate a chi ha fornito un quadro attendibile.

La conseguenza pratica è significativa. Senza misure protettive, i creditori possono riprendere o avviare le iniziative consentite dalla legge, riducendo il tempo e lo spazio negoziale a disposizione dell’impresa.

Il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili

Un ulteriore profilo affrontato dal Tribunale di Brescia riguarda il patrimonio personale dei soci di una società di persone.

La Corte di cassazione ha chiarito, tra le altre con la sentenza n. 13116/2004, che il socio illimitatamente responsabile non assume per ciò solo la qualità di imprenditore. L’attività imprenditoriale è esercitata dalla società, pur permanendo la responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali.

Le misure protettive previste dall’articolo 18 riguardano il patrimonio dell’imprenditore e i beni o diritti attraverso i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Il patrimonio personale del socio appartiene invece a un soggetto distinto.

La protezione dei beni personali dei soci non può quindi essere considerata un’estensione automatica delle misure applicate alla società. Deve essere richiesta e valutata come misura cautelare ai sensi dell’articolo 19 del Codice della crisi.

La distinzione non è soltanto terminologica. Per ottenere la tutela cautelare occorre dimostrarne la necessità rispetto al buon esito delle trattative e fornire al tribunale elementi specifici sul pregiudizio che deriverebbe dalle iniziative dei creditori.

Il Tribunale di Prato, con il provvedimento del 22 gennaio 2024, aveva già affrontato la possibilità di proteggere il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili attraverso misure cautelari. L’ordinanza di Brescia conferma l’astratta ammissibilità della tutela, ma ribadisce che la sua concessione richiede una valutazione concreta.

Il ruolo dell’esperto nella verifica dei dati

L’esperto non certifica il bilancio e non sostituisce gli amministratori o i professionisti incaricati della predisposizione del piano. Deve tuttavia valutare la coerenza complessiva delle informazioni e segnalare le criticità che possono incidere sulle trattative.

Se emergono incongruenze nelle rimanenze, nei crediti, nei flussi finanziari o nelle ipotesi del piano, l’esperto deve chiedere chiarimenti e documentazione integrativa.

La relazione o le dichiarazioni rese dall’esperto assumono particolare importanza nel procedimento di conferma delle misure protettive. Un giudizio negativo sull’attendibilità della base informativa può compromettere la domanda anche quando il progetto industriale appaia, in astratto, ragionevole.

Il CNDCEC, nei Principi di comportamento dell’esperto della composizione negoziata pubblicati nel 2026, richiama l’esigenza di disporre di informazioni attendibili e di favorire un confronto consapevole tra l’imprenditore e i creditori.

Il collegamento con il concordato semplificato

Il dovere di correttezza non si esaurisce nella fase iniziale della composizione negoziata.

L’articolo 25-sexies del Codice della crisi consente all’imprenditore, in presenza delle condizioni previste, di presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dopo la conclusione negativa delle trattative.

Tra i presupposti richiesti vi è la dichiarazione dell’esperto secondo cui le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede.

Un comportamento opaco può quindi produrre conseguenze che vanno oltre la perdita delle misure protettive: può precludere anche uno degli strumenti utilizzabili all’esito della composizione negoziata.

Trasparenza, attendibilità contabile e collaborazione con l’esperto devono essere garantite durante l’intero percorso, non soltanto al momento del deposito dell’istanza.

I controlli da svolgere prima della domanda

Prima di accedere alla composizione negoziata e, soprattutto, prima di chiedere le misure protettive, l’impresa dovrebbe eseguire una verifica straordinaria della qualità dei dati.

Area da verificare Controllo necessario
Contabilità Aggiornamento, quadrature e riconciliazioni
Rimanenze Esistenza, quantità, obsolescenza e valore
Crediti Esigibilità, anzianità e contestazioni
Debiti Completezza, scadenze, privilegi e contenziosi
Banche Riconciliazione dei saldi e affidamenti disponibili
Flussi finanziari Previsioni coerenti e documentate
Piano industriale Ipotesi realistiche e verificabili
Valore di liquidazione Valori di realizzo, costi, tempi e azioni recuperatorie
Patrimonio dei soci Atti dispositivi e possibili iniziative dei creditori
Informazioni ai creditori Completezza e uniformità dei dati comunicati

È inoltre necessario che i numeri contenuti nell’istanza, nel piano, nella situazione patrimoniale e nei prospetti finanziari siano reciprocamente coerenti.

Un dato non definitivo può essere dichiarato come tale e accompagnato dalle necessarie spiegazioni. È invece pericoloso rappresentare come certo un valore che non sia stato verificato o omettere una criticità rilevante nella speranza che non emerga durante le trattative.

Keys & Insights

Punto chiave Impatto operativo
Le misure protettive non sono automatiche Devono essere confermate dal tribunale
La buona fede è anche informativa I dati devono essere completi, veritieri e aggiornati
Il piano da solo non basta Occorre dimostrare l’attendibilità delle assunzioni
Il valore di liquidazione è decisivo Deve includere anche le possibili azioni recuperatorie
L’esperto segnala le incongruenze Le sue valutazioni incidono sulla decisione giudiziale
Il patrimonio dei soci richiede tutela specifica Le misure hanno natura cautelare
La procedura può continuare senza protezioni Ma aumenta l’esposizione alle iniziative dei creditori
L’opacità può avere effetti successivi Può compromettere anche il concordato semplificato

In sintesi

La composizione negoziata non protegge l’impresa semplicemente perché è stato prospettato un possibile risanamento. La protezione presuppone una condotta corretta e una rappresentazione affidabile della situazione aziendale.

Contabilità incompleta, rimanenze non verificate, crediti sovrastimati o un valore di liquidazione approssimativo possono impedire la conferma delle misure protettive e cautelari.

L’impresa può rimanere nel percorso negoziale, ma senza la tutela necessaria a contenere le iniziative dei creditori. Inoltre, la violazione della buona fede può compromettere il successivo accesso al concordato semplificato.

Prima di presentare l’istanza, conviene verificare con lo Studio la qualità dei dati contabili, la sostenibilità dei flussi finanziari e la corretta determinazione dello scenario liquidatorio. Dopo il deposito, correggere informazioni incomplete può non essere sufficiente a recuperare la fiducia dell’esperto, dei creditori e del tribunale.

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Tiziano Beneggi

Agosto 30, 2026

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