Il padre non convivente di un dipendente può beneficiare di alcuni servizi previsti dal piano di welfare aziendale, anche se non è fiscalmente a carico. Può, ad esempio, utilizzare una palestra convenzionata pagata direttamente dal datore di lavoro nell’ambito di un piano rivolto alla generalità o a una categoria omogenea di dipendenti.
Lo stesso padre, però, non può beneficiare dell’esenzione prevista per il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico se non convive con il dipendente, non riceve assegni alimentari non risultanti da un provvedimento giudiziario e non rispetta le condizioni reddituali previste dall’articolo 12 del Tuir.
La differenza deriva dal Dlgs 7 agosto 2026, n. 148, che ha modificato, con effetto già dal periodo d’imposta 2025, la definizione dei familiari richiamati dalle diverse agevolazioni fiscali.
Risposta breve
Il Dlgs 148/2026 ha introdotto due perimetri differenti:
| Prestazione | Padre non convivente e non a carico |
|---|---|
| Palestra convenzionata ex articolo 51, comma 2, lettera f) | Ammessa |
| Corso o servizio ricreativo pagato dal datore | Ammesso |
| Rimborso della palestra pagata dal dipendente | Non ammesso dalla lettera f) |
| Abbonamento al trasporto pubblico ex lettera d-bis) | Non ammesso |
| Somma di denaro liberamente spendibile | Imponibile |
Per i servizi di utilità sociale della lettera f) è sufficiente che il beneficiario rientri tra i familiari indicati nell’articolo 12. Dopo la modifica, il padre rientra tra questi familiari anche senza convivenza e senza essere fiscalmente a carico.
Per il trasporto pubblico, invece, la lettera d-bis) richiama espressamente anche le condizioni del comma 2 dell’articolo 12. Per il padre servono quindi il requisito reddituale e, inoltre, la convivenza oppure la percezione di assegni alimentari non giudiziali.
Cosa cambia con il Dlgs Omnibus
L’articolo 1 del Dlgs 148/2026 modifica l’articolo 12, comma 4-ter, del Tuir.
La disposizione serve a individuare quali familiari debbano essere considerati quando una norma fiscale richiama genericamente le persone indicate nell’articolo 12.
Il nuovo testo distingue due situazioni:
- la disposizione fiscale richiama soltanto i familiari indicati nell’articolo 12;
- la disposizione richiama anche le condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo, ossia quelle relative al carico fiscale.
Nel primo caso, per le altre persone elencate nell’articolo 433 del Codice civile non sono più richieste la convivenza o la percezione di assegni alimentari.
Nel secondo caso, invece, tali requisiti rimangono e si aggiungono al limite di reddito previsto per essere fiscalmente a carico.
Questa distinzione produce effetti diretti sui piani di welfare.
Quali familiari rientrano nell’articolo 433 del Codice civile
Tra le persone richiamate dall’articolo 433 del Codice civile rientrano, secondo l’ordine previsto dalla disposizione:
- coniuge;
- figli;
- genitori;
- generi e nuore;
- suoceri;
- fratelli e sorelle.
La riforma assume particolare importanza per genitori, suoceri, fratelli e sorelle, perché elimina la convivenza per le agevolazioni che si limitano a richiamare i familiari dell’articolo 12 senza richiedere anche il carico fiscale.
Il primo perimetro: familiari senza requisito del carico fiscale
Il primo periodo dell’articolo 12, comma 4-ter, si applica quando una disposizione fiscale richiama genericamente le persone indicate nell’articolo 12.
Dopo il Dlgs 148/2026, rientrano in questo perimetro:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli adottivi, affidati o affiliati;
- i figli conviventi del coniuge deceduto;
- le altre persone elencate nell’articolo 433 del Codice civile.
Per queste ultime persone non è più richiesto che convivano con il contribuente o che ricevano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari.
Non è nemmeno necessario che siano fiscalmente a carico, salvo che la specifica agevolazione lo richieda espressamente.
Il secondo perimetro: familiari fiscalmente a carico
Il secondo periodo dell’articolo 12, comma 4-ter, opera quando la disposizione fiscale richiama:
- i familiari indicati nell’articolo 12;
- le condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo.
In questo caso, il familiare deve rispettare il limite di reddito previsto per essere considerato fiscalmente a carico.
Per le altre persone elencate nell’articolo 433 del Codice civile, come il padre del dipendente, deve inoltre sussistere una delle seguenti condizioni:
- convivenza con il dipendente;
- percezione di assegni alimentari non risultanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Il solo rispetto del limite reddituale non è quindi sufficiente.
Palestra e servizi ricreativi: perché il padre è ammesso
L’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir esclude dal reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione di opere e servizi:
- riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a un contratto, accordo o regolamento;
- offerti alla generalità o a categorie di dipendenti;
- destinati ai dipendenti o ai familiari indicati nell’articolo 12;
- aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto.
La norma richiama i familiari dell’articolo 12, ma non richiede che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2.
Trova quindi applicazione il primo periodo del nuovo comma 4-ter.
Il padre del dipendente può essere beneficiario del servizio anche se:
- non convive con il figlio;
- non percepisce assegni alimentari;
- dispone di un reddito superiore alla soglia prevista per il carico fiscale.
Una palestra può rientrare tra i servizi con finalità ricreativa previsti dall’articolo 100, comma 1, del Tuir.
Il servizio deve essere gestito correttamente
La lettera f) agevola l’utilizzazione dell’opera o del servizio. Non consente, in via ordinaria, di rimborsare al dipendente una spesa da lui sostenuta autonomamente.
Per applicare l’esenzione, il servizio dovrebbe essere:
- erogato direttamente dal datore di lavoro;
- acquistato dal datore presso una struttura convenzionata;
- reso disponibile attraverso una piattaforma welfare;
- rappresentato da un titolo di legittimazione riferito alla specifica prestazione.
Il dipendente deve rimanere estraneo al rapporto economico tra il datore di lavoro e il fornitore.
Esempio della palestra convenzionata
Il regolamento attribuisce al dipendente un credito welfare di 500 euro. Attraverso la piattaforma aziendale, il dipendente seleziona un abbonamento presso una palestra convenzionata per il padre.
Il datore di lavoro o il gestore della piattaforma paga direttamente la struttura. Il dipendente non riceve denaro e non anticipa la spesa.
L’operazione può rientrare nella lettera f), purché il piano rispetti il requisito della generalità o della categoria di dipendenti e la prestazione mantenga natura ricreativa.
Il rimborso della palestra non segue la stessa regola
Diversa sarebbe la situazione se il dipendente acquistasse direttamente l’abbonamento e ne chiedesse successivamente il rimborso.
La lettera f) riguarda l’utilizzazione di opere e servizi, non l’erogazione di somme sostitutive.
Il rimborso monetario, anche se documentato, rischierebbe quindi di concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, salvo che possa essere ricondotto a un’altra specifica disposizione agevolativa.
Il regolamento aziendale e la piattaforma devono impedire la conversione del credito in denaro liberamente disponibile.
Trasporto pubblico: perché le condizioni sono più restrittive
L’articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del Tuir esclude dal reddito:
- le somme erogate o rimborsate dal datore;
- le spese direttamente sostenute dal datore;
- destinate all’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- riferite al dipendente o ai familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2.
La norma richiama espressamente il carico fiscale. Trova quindi applicazione il secondo periodo dell’articolo 12, comma 4-ter.
Per il padre del dipendente sono necessari contemporaneamente:
- un reddito complessivo non superiore al limite previsto dall’articolo 12, comma 2;
- la convivenza con il dipendente oppure la percezione di assegni alimentari non risultanti da un provvedimento giudiziario.
Se manca anche una sola condizione, il beneficio non si applica.
Il limite reddituale non basta
Si consideri un padre con un reddito complessivo di 2.000 euro, quindi inferiore al limite ordinario di 2.840,51 euro.
Se il padre non convive con il dipendente e non riceve assegni alimentari non giudiziali, non può comunque beneficiare dell’esenzione relativa all’abbonamento al trasporto pubblico.
Il requisito reddituale è necessario, ma non sufficiente.
Se il dipendente paga l’abbonamento e il datore gli rimborsa il costo attraverso il piano welfare, la somma deve essere assoggettata a imposizione fiscale e contributiva.
Il confronto tra le due agevolazioni
| Elemento | Servizi di utilità sociale | Trasporto pubblico |
|---|---|---|
| Norma | Articolo 51, comma 2, lett. f) | Articolo 51, comma 2, lett. d-bis) |
| Beneficiari | Dipendente e familiari dell’articolo 12 | Dipendente e familiari dell’articolo 12 alle condizioni del comma 2 |
| Carico fiscale | Non richiesto | Richiesto |
| Convivenza del padre | Non richiesta | Richiesta, salvo assegni alimentari |
| Rimborso monetario | In generale non ammesso | Espressamente ammesso |
| Pagamento diretto del datore | Ammesso | Ammesso |
| Generalità o categoria | Necessaria | Necessaria |
| Esempio | Palestra convenzionata | Abbonamento a treno, autobus o metropolitana |
La generalità o categoria di dipendenti
L’ampliamento dei familiari non elimina gli altri requisiti previsti dall’articolo 51.
Il piano deve essere rivolto:
- alla generalità dei dipendenti;
- oppure a una categoria omogenea individuata secondo criteri oggettivi.
Non è agevolabile un servizio attribuito discrezionalmente a un singolo dipendente come forma di remunerazione personale.
La categoria può essere definita, ad esempio, in base alla sede, alla funzione, all’inquadramento o ad altre caratteristiche oggettive. Non dovrebbe invece essere costruita con l’unico obiettivo di includere una singola persona.
Credito welfare e conversione in denaro
Il credito welfare rappresenta un limite di spesa utilizzabile per acquistare prestazioni ammesse dal regolamento. Non dovrebbe diventare una somma monetaria liberamente disponibile.
Per mantenere l’esenzione occorre che:
- il credito sia utilizzabile soltanto per beni o servizi ammessi;
- il dipendente non possa ottenerne il pagamento in denaro;
- il servizio sia identificato;
- la piattaforma conservi la documentazione;
- il beneficiario appartenga alla platea prevista dalla specifica norma;
- non siano introdotte modalità di rimborso incompatibili con l’agevolazione.
La sola presenza di un plafond welfare non rende esente qualsiasi utilizzo.
La decorrenza è retroattiva dal 2025
L’articolo 1, comma 3, del Dlgs 148/2026 stabilisce che le modifiche si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025.
Per i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro con periodo coincidente con l’anno solare, la nuova disciplina opera quindi già dal 2025.
La decorrenza consente di riesaminare anche prestazioni erogate nel corso del 2025, verificando se siano state trattate come imponibili sulla base della precedente formulazione.
L’eventuale recupero o correzione richiede però una verifica puntuale di buste paga, Certificazione unica, contribuzione e modalità con cui il servizio è stato concretamente erogato.
L’interpello 163/2026
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 163/2026 ha già applicato la distinzione tra il primo e il secondo periodo dell’articolo 12, comma 4-ter, nell’ambito del welfare aziendale.
Il documento conferma l’importanza di verificare il rinvio contenuto nella singola disposizione agevolativa.
Non esiste, infatti, una nozione unica di familiare valida indistintamente per tutte le prestazioni di welfare. Alcune norme richiamano soltanto l’articolo 12; altre richiedono espressamente anche le condizioni del comma 2.
È questo dettaglio normativo a determinare se la prestazione sia esente o imponibile.
Cosa devono aggiornare le aziende
| Attività | Verifica richiesta |
|---|---|
| Regolamento welfare | Aggiornare la definizione dei familiari |
| Piattaforma | Differenziare i beneficiari per ciascuna prestazione |
| Palestra e ricreazione | Consentire i familiari dell’articolo 433 senza convivenza |
| Trasporto pubblico | Mantenere i controlli su reddito e convivenza |
| Rimborsi | Verificare se la norma li consente |
| Autocertificazioni | Adeguare le dichiarazioni richieste al dipendente |
| Documentazione | Conservare fatture, abbonamenti e beneficiari |
| Annualità 2025 | Riesaminare eventuali prestazioni tassate |
| Sistema paghe | Gestire gli utilizzi non conformi come imponibili |
| Comunicazione interna | Spiegare che le regole cambiano secondo il servizio |
Keys & Insights
| Punto chiave | Conseguenza operativa |
|---|---|
| La platea è ampliata dal 2025 | Genitori e altri familiari possono accedere a più servizi |
| La lettera f) non richiede il carico fiscale | Il padre non convivente può usare la palestra |
| La lettera d-bis) richiama il comma 2 | Per il trasporto servono ulteriori condizioni |
| Il limite reddituale da solo non basta | Per il padre occorre anche convivenza o assegno |
| La lettera f) agevola il servizio | Il rimborso monetario non è normalmente ammesso |
| Il piano deve essere collettivo | Non sono ammesse attribuzioni individuali discrezionali |
| La piattaforma deve distinguere le prestazioni | Non tutti i servizi hanno gli stessi beneficiari |
| La modifica opera già dal 2025 | È possibile dover riesaminare trattamenti precedenti |
In sintesi
Il Dlgs 148/2026 amplia i familiari che possono beneficiare dei piani di welfare aziendale, eliminando per alcune agevolazioni il requisito della convivenza o degli assegni alimentari.
Il padre non convivente del dipendente può beneficiare di un servizio ricreativo come una palestra convenzionata ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f), anche se non è fiscalmente a carico.
Non può invece beneficiare dell’esenzione per l’abbonamento al trasporto pubblico prevista dalla lettera d-bis), salvo che rispetti il limite reddituale e conviva con il dipendente oppure riceva assegni alimentari non giudiziali.
Prima di ampliare i beneficiari del piano, conviene far verificare allo Studio regolamento, piattaforma e singole prestazioni. Un familiare ammesso per un servizio può non esserlo per un altro e l’utilizzo errato del credito determina imponibilità fiscale e contributiva.