Negli ultimi mesi l’Agenzia delle Entrate ha avviato una delle campagne di compliance più estese degli ultimi anni, con notifiche massicce di comunicazioni di anomalia relative agli Indici sintetici di affidabilità fiscale per il triennio d’imposta 2021‑2023. Il fenomeno coinvolge imprese e professionisti di ogni dimensione e settore, mostrando come gli accertamenti fiscali basati su ISA stiano assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie di controllo.
Gli ISA, nati con l’articolo 9-bis del DL 50/2017 in sostituzione degli studi di settore, avrebbero dovuto rappresentare uno strumento di prevenzione e analisi del rischio, parte integrante della nuova cultura del “fisco collaborativo”. Tuttavia, l’utilizzo operativo mostra spesso una deriva diversa: lo scostamento rispetto ai risultati degli indici viene talvolta utilizzato come presupposto pressoché autosufficiente per avviare accertamenti analitici o analitico‑induttivi. Di qui il tema centrale: gli ISA non possono mai rappresentare da soli la prova della maggior capacità contributiva.
La campagna di anomalie 2021‑2023: un nuovo ciclo di controlli
Le comunicazioni inviate dall’Agenzia riportano le principali incoerenze riscontrate tra dichiarazioni dei redditi, modelli ISA e dati delle rimanenze. Si tratta di anomalie ricorrenti, come la gestione del magazzino, incoerenze tra dati precalcolati e punteggio ISA, indicazione impropria di cause di esclusione o scostamenti tra rimanenze finali e iniziali.
Il contribuente può fornire chiarimenti tramite l’applicativo “Comunicazioni anomalie 2025”. Se le spiegazioni non vengono ritenute sufficienti, l’Ufficio attiva il contraddittorio ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 218/1997 e della circolare 17/E/2019. Se anche in questa fase non emergono elementi ritenuti idonei, può seguire un accertamento fondato sull’applicazione di medie di settore o coefficenti presuntivi.
È proprio in questo passaggio che emergono le principali criticità degli accertamenti fiscali basati su ISA, poiché il punteggio ottenuto non ha valore probatorio autonomo.
ISA come presunzione semplice: il principio consolidato della Cassazione
La giurisprudenza tributaria è costante nel qualificare lo scostamento dagli ISA come presunzione semplice, mai sufficiente di per sé a fondare un accertamento. Il principio nasce con l’arresto delle Sezioni Unite 26635/2009, che ha affermato in modo inequivocabile che i modelli standardizzati non costituiscono prova diretta della maggior redditività, ma solo un punto di partenza dell’istruttoria.
La Corte ha ribadito che:
l’Ufficio deve dimostrare la concreta applicabilità del modello al caso specifico;
deve motivare puntualmente perché disattende le osservazioni del contribuente;
lo standard non ha gravità, precisione e concordanza ex lege.
deve motivare puntualmente perché disattende le osservazioni del contribuente;
lo standard non ha gravità, precisione e concordanza ex lege.
A questo orientamento si è uniformata una lunga serie di sentenze successive, tra cui Cass. 11633/2015, 15051/2017, 9484/2021, 28736/2022 e 26357/2024. Tutto converge nella stessa direzione: gli accertamenti fiscali basati su ISA non possono poggiare sul solo punteggio.
Le posizioni della prassi amministrativa: niente automatismi
Anche l’Agenzia delle Entrate, nelle proprie circolari, riconosce che gli ISA non possono essere utilizzati come strumenti automatici. Tre documenti sono particolarmente rilevanti:
il provvedimento direttoriale 305720/2025 richiama l’articolo 9‑bis e ribadisce che gli ISA sono solo strumenti di analisi preliminare;
la circolare 17/E/2019 chiarisce che gli ISA sono indicatori di rischio utili per selezionare le posizioni da controllare;
la circolare 20/E/2019 specifica che il punteggio ISA non può mai costituire base diretta di un accertamento.
la circolare 17/E/2019 chiarisce che gli ISA sono indicatori di rischio utili per selezionare le posizioni da controllare;
la circolare 20/E/2019 specifica che il punteggio ISA non può mai costituire base diretta di un accertamento.
È dunque la stessa Amministrazione finanziaria a riconoscere che il dato ISA, isolato, non è sufficiente.
L’accertamento ISA e il principio di ragionevolezza
Un ulteriore profilo difensivo riguarda i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità (articoli 3 e 97 della Costituzione). Il TAR Lazio, con sentenza 16 marzo 2023, ha affermato che gli ISA hanno natura di strumento di compliance e non di calcolo automatico del reddito. L’uso meccanico della media di settore può violare il principio di proporzionalità e l’obbligo di valutazione del caso concreto.
Il contribuente può far valere tali principi quando l’Ufficio applica coefficienti settoriali senza alcuna contestualizzazione rispetto alle reali dinamiche aziendali.
Contestazioni tecniche: perizie e attendibilità dei modelli
Il contribuente può inoltre contestare la qualità statistica del modello utilizzato. La metodologia ISA, come rilevato spesso anche dalla dottrina, presenta criticità nei coefficienti di correlazione e nella rappresentatività dei cluster settoriali. Una perizia tecnica può evidenziare l’inattendibilità del modello applicato, imponendo all’Ufficio di integrare la motivazione.
In questo scenario, la giurisprudenza richiama l’articolo 2697 c.c.: è l’Amministrazione a dover dimostrare l’attendibilità dell’accertamento.
La prova contraria nel caso concreto: come impostare la difesa
La difesa più efficace non si limita a contestare la legittimità formale dell’accertamento, ma fornisce elementi oggettivi per dimostrare la coerenza dei redditi dichiarati. Tra i profili rilevanti rientrano:
analisi delle scritture contabili con evidenza della coerenza interna;
documenti commerciali che mostrano dinamiche fisiologiche del settore;
eventi straordinari che hanno ridotto attività o margini;
relazioni di categoria sul contesto economico territoriale;
perizie tecniche sulla struttura dell’indice.
documenti commerciali che mostrano dinamiche fisiologiche del settore;
eventi straordinari che hanno ridotto attività o margini;
relazioni di categoria sul contesto economico territoriale;
perizie tecniche sulla struttura dell’indice.
L’inserimento di tali elementi permette di ricondurre l’attività dell’impresa al proprio scenario reale, superando il dato standardizzato.