Le legge di Bilancio per il 2021 riduce i termini di utilizzo del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro stabilendo che il tax credit, regolato dall’articolo 120 del decreto Rilancio, è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021 come inizialmente indicato. La stessa legge 178/2020 anticipa il termine originariamente previsto per esercitare l’opzione per la cessione del credito dal 31 dicembre al 30 giugno 2021.
I contribuenti dovranno pertanto prestare attenzione al fatto che hanno sostanzialmente un semestre in meno per l’utilizzo del credito e per le relative comunicazioni. Questo comunque non impatta sull’ammontare del credito calcolato sulle spese sostenute nel 2020.
Il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro spetta agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 2 al Dl. 34/2020, alle associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro di spese alle quali corrisponde un tax credit massimo di 48mila euro.
Il credito riguarda le spese sostenute per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative o di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
La comunicazione delle spese agevolabili deve essere inviata alle Entrate entro il 31 maggio e il relativo credito può essere utilizzato in compensazione in F24 dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 30 giugno 2021. La cessione, anche parziale, in base all’articolo 122 del Dl 34/2020 potrà avvenire entro il 30 giugno obbligando i cessionari ad utilizzarlo entro la stessa data.
A fronte dell’accorciamento del lasso temporale viene ridotto di un miliardo di euro l’autorizzazione di spesa prevista per la copertura degli oneri (pari a 2 miliardi di euro).
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