Tutti i versamenti di tributi e contributi, in scadenza il 16/03/2020, (anche la tassa sui libri sociali) devono essere versati entro venerdì prossimo (20/03/2020), a cura della generalità di imprese e lavoratori autonomi.
Possibile pagamento entro l’1/06/2020 (il 31/05, cade di domenica) delle ritenute, dell’Iva e dei contributi previdenziali e assistenziali, invece, per le imprese e gli esercenti arti e professioni con ricavi e/o compensi sotto i 2 milioni di euro.
Restano, infine, sospesi anche i versamenti per i soggetti operanti nei settori dello sport, della ristorazione, dello spettacolo e dei trasporti.
Entro la detta data, a prescindere da fatturato o dalla tipologia di versamento, stante la formulazione generica (versamenti nei confronti della pubblica amministrazione) possono essere eseguiti i versamenti in scadenza dal 16/03 al 20/03 (ritenute di lavoro autonomo e provvigioni, imposta di registro sugli affitti, tassa di concessione per i libri contabili e quant’altro).
Dopodiché, la sospensione nei versamenti fino al prossimo 31 maggio spetta esclusivamente agli esercenti attività d’impresa o arte e professione, con ricavi e compensi (non fatturato) di ammontare non superiore a 2 milioni di euro, con riferimento a quelli realizzati nel periodo d’imposta precedente (2019). Detti soggetti, però, potranno beneficiare del rinvio, senza applicazione di sanzioni e interessi, versando in una unica soluzione entro il prossimo 31 maggio (che peraltro cade di domenica e, quindi, slitta al giorno successivo) o, in alternativa, in rate mensili di pari importo fino a un massimo di cinque (da maggio a settembre 2020), ma limitatamente alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/1973, alle trattenute riferibili alle addizionali (regionale e comunale), in qualità di sostituti d’imposta, all’Iva e ai contributi previdenziali, assistenziali e per premi di assicurazione obbligatoria, che scadono nell’intervallo temporale che va dall’8/03 al 31/03/2020. Dal tenore letterale è evidente che restano esclusi tutti gli altri tributi, come la tassa sui libri sociali e le ritenute di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia e altri, di cui agli articoli 25 e 25-bis del citato dpr 600/1973 che dovranno essere versate, di conseguenza, al massimo entro il prossimo venerdì (20/03).
Tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, in scadenza nell’intervallo tra l’8/03 e il 31/05/2020 sono, per tutti i soggetti (quindi, sia per i privati che per i titolari di partita Iva), naturalmente operanti sul territorio (domicilio, sede legale o sede operativa), sospesi ed eseguiti entro il termine massimo del 30 giugno prossimo; si ricorda che, nel periodo, scadono, tra gli altri, i termini di presentazione dei modelli Intra (scadenza 25/03), le certificazioni uniche (scadenza 31/03), l’esterometro e la dichiarazione annuale Iva (scadenza 30/04).
Infine, è stata introdotta la possibilità, per il lavoratore autonomo o l’agente, di non subire le ritenute Irpef, di cui agli articoli 25 e 25-bis del dpr 600/1973, sui compensi e le provvigioni pagate tra l’8/03 e il 31/03, in assenza di spese per lavoro dipendente e/o assimilato, ma con opzione e rilascio di apposita dichiarazione, procedendo nel riversamento autonomo delle stesse, entro il prossimo 31 maggio, anche a rate.
L’INPS fornisce le istruzioni relative alle misure previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica);
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.
I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.
La sospensione prevista dal decreto-legge riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UNIEMENS.
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