Il decreto sicurezza estende agli affitti brevi l’obbligo di comunicare alla Questura le informazioni sulle persone alloggiate.
Gli stessi obblighi già previsti dall’articolo 109 del Tulps per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, «nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere», valgono ora anche per chi affitta (o subaffitta) «immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni».
Entro le 24 ore successive all’arrivo – o immediatamente per soggiorni inferiori alle 24 ore – le generalità degli ospiti dovranno essere comunicate attraverso il sito «Alloggiati Web» della Polizia di Stato, lo stesso utilizzato dai gestori delle strutture ricettive.
Anche chi affitta o subaffitta una stanza di casa, per una sola notte, è quindi tenuto a comunicare online i dati dell’inquilino.
L’eventuale sanzione resta quella prevista dall’articolo 17 del Tulps: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.
Proprio perché inferiori a 30 giorni, le locazioni brevi non devono per forza registrarsi all’agenzia delle Entrate. E quindi si differenziano dalle altre tipologie di affitto, superiori al mese, per le quali già il Dl 59 del 1978 aveva previsto «l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalle consegna dell’immobile».
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