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Affrancamenti di valore di terreni e partecipazioni

 

La Legge di bilancio 2021 offre nuovamente ai contribuenti che detengono – al 1° gennaio 2021 – terreni e partecipazioni non quotate al di fuori del reddito d’impresa l’opportunità di operare l’affrancamento di valore ai fini dell’imposizione diretta, versando entro il prossimo 30 giugno un’imposta sostitutiva dell’11% sul valore del bene determinato da una perizia di stima asseverata da soggetto qualificato entro la medesima data del 30 giugno. Nel tempo si è stratificato un ampio panorama di interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria, spesso collegate ad interventi della giurisprudenza di legittimità.

 

Tale nuova riapertura consente di «rivalutare» i predetti beni posseduti al 1° gennaio 2021, attraverso una perizia asseverata e il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% (da applicarsi sul valore asseverato) entro il 30 giugno 2021.

 

Il pagamento dell’imposta sostitutiva consente di poter utilizzare il nuovo valore rideterminato, anziché l’originario costo o valore di acquisto, ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del Tuir. La facoltà di rideterminare il costo di terreni e partecipazioni era prevista anche nel periodo d’imposta 2020, con riferimento ai beni detenuti alla data del:

  • 1° gennaio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2020;
  • 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre 2020.

 

Se le partecipazioni sono vendute ad un prezzo inferiore viene comunque mantenuto il valore rideterminato ai sensi della Legge 448/2001, il quale può determinare, al massimo, l’azzeramento della plusvalenza, ma in ogni caso non ritorna applicabile il costo ante rivalutazione (il quale potrebbe condurre invece anche all’emersione di una plusvalenza). Il valore rideterminato dei terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce il «valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale»,  «l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’articolo 7 della Legge 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene». La possibilità di avvalersi dell’agevolazione di cui alla Legge 448/2001 va intesa nel senso che, una volta verificatisi i presupposti di legge per applicare l’imposta sostitutiva, «tale meccanismo impedisce di recuperare, ai fini del computo della plusvalenza, il valore storico del bene anteriore a quello di perizia, ancorché detto valore non sia indicato nell’atto o sia indicato un valore commerciale inferiore a quello periziato, come tale inidoneo a determinare l’insorgenza di un reddito tassabile rispetto al valore periziato maggiore».

 

Per quanto riguarda la rideterminazione del valore delle partecipazioni, la Cm 1/E/2021 fornisce alcuni chiarimenti richiesti a fronte di interpelli formulati dai contribuenti con riferimento a: i) titoli quotati in sistemi multilaterali di negoziazione; ii) partecipazioni detenute da coniugi in regime di comunione dei beni; iii) rideterminazione parziale del valore della partecipazione.

 

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