Con il ritorno dell’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta, previsto dall’articolo 14 del Dlgs 192/2024, le imprese si trovano di fronte a una scelta che richiede analisi strategica, conoscenza tecnica e valutazioni di convenienza precise.
L’operazione consente di sterilizzare la tassazione differita gravante su determinate riserve patrimoniali mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%, con il risultato di rendere immediatamente distribuibili agli azionisti o soci risorse che altrimenti avrebbero generato carico fiscale solo al momento della distribuzione.
Vediamo nel dettaglio in quali situazioni l’affrancamento può rappresentare una scelta efficace, quali adempimenti richiede e quali sono le criticità ancora aperte.
Oggetto e condizioni per l’affrancamento
L’affrancamento riguarda:
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Riserve e fondi in sospensione d’imposta già presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e ancora esistenti nel bilancio 2024;
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Le poste che, se distribuite, genererebbero imponibilità per la società;
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Le riserve di rivalutazione formatesi con applicazione di imposta sostitutiva (es. Dl 185/2008, Dl 104/2020).
Sono esclusi:
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Le rivalutazioni solo contabili senza imposta sostitutiva;
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Le riserve in sospensione costituite in contabilità semplificata;
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Le riserve con vincolo meramente civilistico (es. ammortamenti sospesi ex Dl 104/2020).
L’affrancamento richiede:
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Versamento dell’imposta sostitutiva del 10% nella dichiarazione dei redditi 2025, rigo RQ29;
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Pagamento in quattro rate, la prima entro il termine per il saldo imposte 2024 (per i soggetti ISA prorogato al 21 luglio 2025), le altre tre insieme alle imposte dei periodi successivi;
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Presentazione della dichiarazione come atto perfezionativo dell’affrancamento, con possibilità di remissione in bonis se necessario (art. 2, Dl 16/2012).
Gestione contabile dell’operazione
L’imposta sostitutiva può essere contabilizzata:
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A riduzione diretta della riserva da affrancare, modalità più diffusa e coerente con la finalità dell’operazione;
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In alternativa, può essere rilevata a conto economico, opzione meno utilizzata.
La contabilizzazione deve avvenire nel 2025, anno in cui si esercita l’opzione per l’affrancamento, e non retroattivamente nel 2024.
Quando conviene l’affrancamento: casi concreti
L’affrancamento si rivela particolarmente vantaggioso per le società che:
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Prevedono la distribuzione di dividendi attingendo a riserve in sospensione d’imposta;
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Sono controllate da holding che richiedono il flusso di dividendi senza aggravi fiscali imprevisti;
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Si trovano in fasi di passaggio generazionale o ingresso di nuovi soci, dove la distribuzione di riserve può precedere operazioni sul capitale;
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Intendono avvalersi di operazioni di assegnazione agevolata o trasformazione societaria, dove la presenza di riserve affrancate semplifica la gestione fiscale.
Esempio operativo: holding e distribuzione di riserve
Una società con riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta per 2 milioni di euro intende distribuire dividendi alla holding controllante. Senza affrancamento, la distribuzione genera un’imposizione differita. Con l’affrancamento, la società versa il 10% (200.000 euro) e le riserve diventano liberamente distribuibili, senza ulteriori carichi fiscali al momento della distribuzione.
Quando l’affrancamento non è conveniente
Non è utile o può risultare antieconomico in presenza di:
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Società con prospettive di capitalizzazione e assenza di politiche di distribuzione dividendi;
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Riserve destinate a copertura di perdite pregresse o prospettiche, in particolare se le riserve non sono immediatamente distribuibili;
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Situazioni di incertezza o contenzioso legato alla natura effettiva delle riserve.
Aspetti ancora da chiarire e attenzione alle tempistiche
Al momento, manca il decreto attuativo del Mef previsto dal comma 2 dell’articolo 14 del Dlgs 192/2024. Restano quindi alcuni punti aperti:
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Conferma della retroattività dell’affrancamento su distribuzioni già effettuate nel 2025, come avvenuto in precedenti edizioni (circolare 33/E/2005);
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Definizioni puntuali su modalità operative e gestione dei casi particolari;
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Chiarimenti sulle interazioni tra affrancamento e altre agevolazioni fiscali, come l’assegnazione agevolata.
Perché serve una consulenza specialistica
L’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta è un’operazione che incide sulla struttura patrimoniale, sulla fiscalità differita e sulla pianificazione societaria. Richiede:
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Valutazione puntuale della convenienza economica e fiscale;
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Analisi della composizione delle riserve e della loro corretta qualificazione;
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Gestione precisa degli adempimenti dichiarativi e contabili.
Beneggi e Associati, con un approccio strategico e trasversale, affianca le imprese in questo percorso, minimizzando rischi e massimizzando il valore per soci e stakeholder, in coerenza con le logiche della Blue Ocean Strategy e le tecniche di gestione anticipatoria dei rischi.