Il nuovo Accordo Economico Collettivo del 4 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio al 30 giugno 2029, aggiorna l’ambito regolamentare del settore commercio. Punta a definire un contesto più moderno e trasparente, anche se qualche nodo critico permane in tema di indennità di fine rapporto.
1. Provvigioni sull’e-commerce e base di calcolo ampliata
L’accordo riconosce esplicitamente le provvigioni anche per le vendite via canali elettronici, adeguandosi alla diffusione dell’e-commerce.
L’articolo 1‑bis estende la base di calcolo alle somme accessorie: rimborsi, premi, coordinamento e incasso, ora computabili ai fini di indennità, patti di non concorrenza, preavviso e F.I.R.R.
2. Variazioni contrattuali sotto controllo
L’articolo 3 introduce tre fasce di riduzioni economiche: lieve (0‑5 %), media (5‑15 %) e sensibile (> 15 %). Ogni modifica deve essere comunicata per iscritto; le riduzioni più sostanziali non possono valere nei primi 12 mesi del contratto. In caso di rifiuto entro 30 giorni, la comunicazione si converte in recesso, salvo diversa negoziazione.
3. Preavviso e sostituzioni in libertà
Il preavviso del preponente verso agenti monomandatari passa a cinque mesi nei primi tre anni, poi cresce fino a otto mesi; analoghi aggiustamenti per plurimandatari. Nel caso di recesso immediato, la somma dovuta è basata su dodicesimi delle provvigioni e accessori dell’anno precedente.
4. F.I.R.R. potenziato e indennità estese
Dal 1° gennaio 2026 l’indennità F.I.R.R. salirà: 1 % fino a 12.000 €, 3 % fino a 18.000 €, e 1 % sull’eccedenza, con limiti raddoppiati per agenti in esclusiva.
Per la prima volta, il diritto alle indennità è esteso anche per agenti in società di persone in caso di pensionamento, invalidità o decesso del socio.
5. Patto di non concorrenza
Il corrispettivo del patto di non concorrenza è autonomo e complementare alle indennità di fine rapporto, calcolato sul totale delle provvigioni e accessori degli ultimi cinque anni.
6. Conformità con l’art. 1751 c.c. e la Direttiva UE
Sebbene l’AEC dichiari di rispettare art. 1751 cod. civ. e la Direttiva 86/653/CEE, la struttura delle indennità rimane ancorata a criteri di durata e volume provvigionale, contraddicendo la ratio comunitaria che richiede criteri meritocratici.
La Corte di Giustizia, nella sentenza Honyvem (C‑465/04), ha chiarito che le clausole collettive derogatorie sono valide solo se garantiscono ex ante benefici non inferiori a quelli legali.
La giurisprudenza italiana recente ha interpretato diversamente, valutando i diritti ex post, creando incertezza e disallineamento rispetto al diritto UE.
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