Per agenzie di viaggio e tour operator sono stati stanziati 32 milioni per il 2021 e 128 milioni per il 2020.
I due importi sono erogati in favore di soggetti con i requisiti previsti dall’articolo 2 comma 2 del Dm 12 agosto 2020, n. 403, costituiti entro il 28 febbraio 2020. Possono partecipare all’assegnazione dei 32 milioni anche i soggetti od enti, costituiti o autorizzati alla data del 28 febbraio 2020, che esercitano attività di agenzia di viaggi o tour operator, anche in maniera non primaria o prevalente, in grado di dimostrare, in maniera univoca, le perdite di fatturato e corrispettivi riferibili alle predette attività.
Il contributo 2021 è determinato applicando proporzionalmente le seguenti percentuali alla differenza tra il valore medio mensile di fatturato e corrispettivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e il valore medio mensile di fatturato e corrispettivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, come segue:
- 30% per i soggetti con ricavi non superiori a 400mila euro nel 2019;
- 20% per i soggetti con ricavi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione nel 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione e fino a 50 milioni nel 2019;
- 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni nel 2019.
Il contributo è corrisposto al netto di eventuali altri ristori già concessi per lo stesso periodo, è assegnato in via prioritaria ai soggetti che non hanno presentato un’istanza di contributo in base alla precedente normativa ed è almeno pari a 10mila euro.
Il residuo attivo di 128.710.773,95 è assegnato “automaticamente” ai soggetti che hanno presentato istanza di contributo in base al decreto dirigenziale 15 settembre 2020, rep. 35, recante avviso pubblico in base all’articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto dell’11 agosto, il ministero del Turismo pubblicherà l’elenco dei beneficiari con le relative quote agli stessi attribuite, fermo restando l’esito positivo dell’istruttoria effettuata. Per quanto riguarda le modalità, il riferimento è alla perdita di fatturato e corrispettivi per il periodo 23 febbraio -31 luglio 2020 e il corrispondente periodo del 2019 perequando l’importo complessivo dei ristori ricevuti, riferiti al periodo considerato, con un tetto pari al 25% della perdita di fatturato e corrispettivi per i soggetti con ricavi non superiori a 400mila euro nel 2019, al 17,5% della perdita per soggetti con ricavi tra 400mila euro e 1 milione, al 12,5% della perdita per soggetti con ricavi tra 1 e 50 milioni, al 10% della perdita con ricavi superiori a 50 milioni e con un limite del contributo erogabile pari a 3 milioni di euro. Viene previsto un contributo minimo di almeno mille euro.
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