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Agevolata la digitalizzazione

Decreto cultura – L’articolo 9 D.L. n.83/14 al fine specifico di incentivare la competitività del sistema ricettivo turistico del nostro Paese, favorendo la digitalizzazione, riconosce, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra ricettivi o ancillari, un credito di imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti, nel limite massimo complessivo di 12.500 euro e comunque fino a esaurimento del limite massimo complessivo individuato in 15 milioni di euro. In sede di conversione, viene esteso il riconoscimento del credito, nel limite del 10% delle risorse complessive, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con DM 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all’allegato 15 annesso al citato decreto. Sempre in sede di conversione è stato anticipato il riconoscimento del credito, originariamente previsto per interventi messi in atto a decorrere dal 2015, modificando il triennio agevolato diventa il 2104-2016. Tuttavia, la prima quota del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nell’esercizio 2014 non può essere utilizzata anteriormente al 1° gennaio 2015. Anche in questo il caso il credito è splittato in 3 periodi di imposta. Danno diritto al riconoscimento del credito le spese sostenute per:
• impianti wi-fi;
• siti web ottimizzati per il sistema mobile;
• programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
• spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
• servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
• strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
• servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Dal computo sono escluse, per espressa previsione di legge, le spese i costi relativi alla intermediazione commerciale. Ai sensi del comma 4, con un decreto, da emanarsi nel termine di 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, saranno individuate tipologia di spese eleggibili e procedura per l’ammissione. In sede di conversione è stata introdotta la clausola antielusiva per cui il credito è revocato quando i beni oggetto dell’investimento che dà accesso all’agevolazione sono destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

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