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Agevolazione veicoli per disabili, detrazione al 19 per cento

 

Agevolazioni e benefici fiscali per le persone con disabilità. L’agenzia delle Entrate fa il quadro sulle varie misure evidenziando modalità e regole da seguire per i contribuenti con disabilità e loro familiari.

 

I meccanismi di accesso ai benefici variano in funzione di diversi fattori che dovranno essere valutati con attenzione. Sono rivolte a non vedenti, sordi e persone con disabilità grave cui si aggiungono soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. Solo per quest’ultima categoria il diritto alle agevolazioni, tuttavia, è condizionato all’adattamento del veicolo. In tutti i casi le misure scattano solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

 

Per le persone con disabilità fiscalmente a carico potrà beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile. Un ruolo decisivo rivestono i verbali di invalidità o di handicap che dovranno individuare con precisione i requisiti previsti dalla legge ivi inclusi quelli previsti per le agevolazioni fiscali nonché, dal codice della strada, per ottenere il contrassegno.

 

La categoria di veicoli, usati o nuovi, che rientra nell’agevolazione è decisamente ampia. Dai veicoli destinati al trasporto esclusivo delle persone con disabilità (fino ad un massimo di nove posti) a quelli con utilizzo promiscuo, dalle motocarrozzette agli autocaravan con l’unica esclusione delle cosiddetto “minicar” che possono essere condotte senza patente.

 

Ma veniamo al calcolo dell’agevolazione che consiste in una detrazione pari al 19% calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (incluse le spese di manutenzione straordinaria). Il beneficio potrà essere goduto in un solo anno o spalmato in quattro rate e spetta una sola volta (quindi per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio trascorso il quale sarà possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo. Ai fini Iva l’aliquota passa dal 22 al 4% se il veicolo rientra in determinati parametri di cilindrata (2000 cc con motore benzina o 2.800 cc se diesel).

 

L’Iva agevolata spetta, senza limiti di valore, non solo per l’acquisto (incluso il leasing “traslativo”) ma anche per l’adattamento e per la riparazione dei veicoli se effettuate direttamente dal disabile o dal familiare.

 

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