La Legge di bilancio per il 2021 porta in dote numerose previsioni finalizzate all’introduzione o alla conferma di diverse forme di agevolazioni per le imprese. Dal rafforzamento del sostegno alle strategie sottese da Industria 4.0 al rilancio della ricerca e degli investimenti nel Mezzogiorno, fino alla detassazione parziale degli utili prodotti nelle Zes, passando per le conferme del bonus per la quotazione delle Pmi e della Sabbatini con erogazioni in saldo unico, il 2021 offre un ventaglio di opportunità tutt’altro che trascurabili per il rilancio della nostra economia.
EROGAZIONI RAPIDE PER LA SABATINI: La Finanziaria dispone che, in via strutturale, l’erogazione del contributo avvenga sempre e soltanto in un’unica soluzione, ovviamente secondo le modalità disciplinate dal decreto medesimo, seguendo la linea già introdotta dal Decreto Crescita e, successivamente, dall’articolo 39, Dl Semplificazioni. Quest’ultima aveva già previsto la possibilità, per i soli finanziamenti fino a centomila euro, di ricevere il beneficio in un’unica soluzione. Successivamente, il Decreto Semplificazioni aveva esteso detta opportunità a tutti finanziamenti deliberati per un importo non superiore a duecentomila euro. Gli investimenti agevolati delle micro e piccole imprese ubicate nelle aree in ritardo di sviluppo, e realizzati in osservanza della logica sottesa da industria 4.0, godevano invece già del contributo erogato in un’unica soluzione, e ciò a prescindere dal valore del finanziamento deliberato. La Legge di bilancio ora estende tale prerogativa a tutti i beneficiari dell’agevolazione, senza più alcun discrimine. Per tale finalità, la norma impegna ben 370 milioni di euro per il solo 2021. L’incentivo è diretto alle MPMI (micro, piccole e medie imprese), senza esclusione di settore, fatta eccezione per i comparti delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007) per l’acquisto di beni strumentali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware, o immateriali, come software e tecnologie digitali, a uso produttivo), anche se eseguiti attraverso leasing finanziario attraverso il riconoscimento di un finanziamento o di un leasing finanziario, concessi da banche e intermediari finanziari aderenti alla convenzione CDP-ABI-MiSE, a copertura del 100% dell’importo totale degli investimenti candidati agli aiuti, con una durata massima (comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a dodici mesi) di cinque anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, dalla data di consegna del bene. Oltre all’accesso facilitato alle risorse finanziarie, l’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo finalizzato a coprire parte degli interessi sopportati a fronte del finanziamento o del leasing sottoscritto. La misura del contributo varia a seconda del tipo di investimento eseguito. L’aiuto, per gli investimenti ordinari, è pari all’interesse calcolato, in via convenzionale, al tasso del 2,75% su un finanziamento di cinque anni e d’importo equivalente a quello concesso dalla banca o intermediario finanziario aderente alla convenzione. Per le imprese che investono, invece, in tecnologie digitali la percentuale è incrementata del 30% ed è, pertanto, pari a 3,575%. Si tratta dell’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature in tecnologie digitali, quali gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la percentuale del contributo passa al 5,50%. Analogamente, per l’acquisto, anche mediante leasing, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente, sarà fruibile un contributo sugli acquisti del 3,75%.
SOSTEGNO DELL’E-COMMERCE PER LE RETI IN AGRICOLTURA: Il credito d’imposta previsto dall’articolo 3, Dl 91/2014 a favore delle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura e alle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura, viene esteso per il periodo 2021-2023 dalla Legge di bilancio anche alle Reti di imprese agricole e agroalimentari, costituite anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino». Lo chiarisce il comma 131 dell’articolo unico. Il bonus si sostanzia in un credito d’imposta, nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti, nel limite di spesa di 50.000 euro, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni.
PIÙ TEMPO PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO: Prorogato fino al 2022 il bonus investimenti nel Mezzogiorno previsto dall’articolo 1, commi 98-108, Legge 28 dicembre 2015, n. 208. I commi 171-172 della Legge di bilancio, nel dettaglio, incrementano le risorse destinate al bonus investimenti di 1.053,9 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con contestuale diminuzione, per i medesimi anni, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). La norma dispone il riconoscimento di un credito d’imposta proporzionale agli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise e Abruzzo. Il bonus è attribuito nella misura pari al 45% nel caso di piccole imprese, del 35% per le medie e del 25% per quelle di grandi dimensioni. Per il Molise e l’Abruzzo, invece, le percentuali di aiuto sono ridotte rispettivamente al 30%, al 20% e al 10%. Gli investimenti oggetto di agevolazione possono consistere in macchinari, impianti e attrezzature nuovi, da destinarsi a strutture produttive già esistenti o da impiantare nei territori agevolabili. I beni ammissibili al credito devono rientrare in un progetto di «investimento iniziale», come definito dalla Commissione europea (Regolamento UE n. 651/2014), riguardante:
È possibile anche il ricorso alla locazione finanziaria. In questo caso, il contratto deve contemplare l’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore. Il credito di imposta spettante è determinato applicando la percentuale di aiuto sopra illustrata al costo complessivo dei beni sopportato. Per gli investimenti effettuati mediante il ricorso alla locazione finanziaria, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La determinazione dell’agevolazione fruibile dovrà, in ogni caso, tenere conto del limite massimo di costo complessivo ammissibile per singolo progetto di investimento, fissato a seconda della dimensione dell’impresa beneficiaria:
L’accesso al bonus è conseguente ad una comunicazione all’agenzia delle Entrate il cui modello, approvato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 45080 del 24 marzo 2016 e modificato da ultimo con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 670294 del 09 agosto 2019, è in attesa di modifiche per recepire la proroga per le due nuove annualità per le quali sarà possibile realizzare gli investimenti agevolati.
DETASSAZIONE PARZIALE NELLE Zes DEL MEZZOGIORNO: Sul fronte degli investimenti, i commi da 173 a 176 della Legge di bilancio introducono una agevolazione per le nuove iniziative economiche avviate nelle Zone economiche speciali (Zes). Le Zes sono state istituite dall’articolo 4 del Dl 91/2017 per favorire la crescita del Mezzogiorno attraverso la nascita e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale. Includono porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche e interporti e possono essere regionali o interregionali e contemplare anche aree non adiacenti ma connesse sul piano economico, come previsto dal regolamento attuativo delle aree, ossia il Dpcm 12/2018. La finanziaria dispone che le nuove iniziative economiche impiantate in tali aree scontino un’imposta sul reddito prodotto nella Zes ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al fatto che le imprese beneficiarie:
L’agevolazione, tuttavia, è accordata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai diversi regolamenti (UE) relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO: I commi da 185 a 187 prorogano per tutto il 2021 e il 2022 il bonus per la ricerca e lo sviluppo, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, nel Mezzogiorno con le percentuali maggiorate stabilite dall’articolo 244, Dl 34/2020, in rettifica di quelle disciplinate dall’articolo 1, commi 198 e segg. della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020). Per effetto di tale intervento, le sole imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia potranno godere anche nel 2021/2022 di un credito d’imposta maggiorato rispetto al 12% previsto dalla l.n. 160/2019. In particolare, la Legge di bilancio conferma che:
Sono attività di ricerca e sviluppo agevolabili quelle di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j), punto 15, paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione del 27 giugno 2014, concernente la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Oltre a questo, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Di seguito le definizioni di base delle attività agevolabili:
QUOTAZIONE AGEVOLATA ANCHE NEL 2021 PER LE PMI: Esteso al 2021 il credito d’imposta disposto dall’articolo 1, legge 205/2017 per le spese di consulenza sostenute dalle Pmi per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali europei. Il bonus è pari al 50% dei costi sostenuti, con un tetto di cinquecentomila euro. Beneficiari dell’agevolazione sono le Pmi:
Sono escluse le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea e quelle non in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal ministero dello Sviluppo economico. Parimenti escluse sono le Pmi «in difficoltà» ai sensi della disciplina europea. Sono ammissibili ad agevolazione le consulenze rese da consulenti esterni:
INCENTIVI PER L’EDITORIA: I commi 608 a 610 sono destinati alla proroga di alcune forme di agevolazione per il settore dell’editoria. Il primo intervento riguarda il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017. Si tratta di un incentivo rivolto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. La Legge di bilancio proroga la misura per il prossimo biennio nella misura unica del 50% del valore assoluto degli investimenti pubblicitari effettuati. L’agevolazione è concessa entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno anno. Di conseguenza, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione sarà incrementato di 50 milioni di euro sia per il 2021 che per il 2022. Prorogato per gli anni 2021 e 2022 anche il «tax credit per le edicole». Il credito di imposta è destinato agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. Il credito di imposta è riconosciuto nel limite massimo di duemila euro ed è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita delle seguenti spese:
Infine, è prorogato fino al 2022 il credito d’imposta per le testate edite in formato digitale di cui all’articolo 190, Dl 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga. Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta. Possono accedere ai benefici le imprese editrici di quotidiani e periodici che non beneficiano dei contributi diretti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, Legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al Dlgs 15 maggio 2017, n. 70.
FONDO A SOSTEGNO DELL’IMPRESA FEMMINILE: Di particolare rilievo è il comma 97 dell’articolo 1 della Legge di bilancio, che istituisce il Fondo a sostegno dell’impresa femminile, cui sono destinati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il fondo ha l’obiettivo di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. A tal fine, le risorse potranno essere impiegate per:
A tal scopo, precisa la Legge di bilancio, potranno essere erogati:
SOSTEGNO AL TURISMO RELIGIOSO: I commi 87 e 88 dell’articolo unico introducono una sostanziale variante all’articolo 59 del Dl 104 del 14 agosto 2020, che assegna un contributo a fondo perduto alle attività economiche e commerciali esercitate nei centri storici, qualora abbiano registrato una diminuzione di fatturato per effetto della ridotta presenza di turisti stranieri. La modifica, nel dettaglio, estende l’agevolazione agli operatori economici operanti nei comuni ove sono situati santuari religiosi. Possono richiedere il contributo le attività economiche di cui sopra che abbiano registrato una contrazione del fatturato per effetto della ridotta presenza di turisti stranieri, in possesso di una partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020 e la cui attività risulti ancora in corso alla data di presentazione dell’istanza. Le aree interessate dall’incentivo sono quelle dove si è registrato una presenza turistica di cittadini residenti in paesi esteri tre volte superiore a quella dei residenti negli stessi comuni. Quanto alla contrazione del fatturato, è necessario che il risultato ottenuto nel mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Nessun confronto di fatturato è, invece, richiesto per le imprese la cui attività è stata avviata a partire dal 1° luglio 2019. Il contributo è determinato sulla base della differenza di fatturato registrata nel mese di giugno dei due periodi d’imposta sopra individuati, applicando le seguenti percentuali:
Il contributo, in ogni caso, è riconosciuto per un massimo di centocinquantamila euro e un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tale valore minimo è riconosciuto anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal primo luglio 2019. Per l’accesso al beneficio è necessario presentare un’istanza telematica al Fisco.