Il regime agevolativo per gli impatriati continua a rappresentare una delle principali misure di competitività fiscale adottate dall’Italia per attrarre lavoratori qualificati e professionisti provenienti dall’estero. Tuttavia, l’evoluzione normativa e le interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate hanno reso negli ultimi anni il quadro applicativo più complesso e selettivo. Il decreto legislativo 209/2023 ha introdotto requisiti più stringenti relativi alla residenza estera, al reddito agevolabile, alla durata dell’agevolazione e alla tipologia di lavoratori ammessi. Parallelamente, le risposte a interpello del 2025 e del 2026 hanno chiarito aspetti rilevanti, in particolare per frontalieri, smart workers e lavoratori che hanno interrotto temporaneamente il rapporto con il datore originario.
In questo articolo vengono analizzati nel dettaglio i nuovi requisiti del regime, il quadro interpretativo più recente, i casi operativi e le ricadute per i contribuenti interessati al trasferimento in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.
Il quadro normativo del nuovo regime impatriati
L’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023 rappresenta la base normativa del nuovo impianto del regime impatriati. L’intervento riscrive alcune condizioni fondamentali di accesso e di permanenza nell’agevolazione. Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, il regime è ora riservato esclusivamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di redditi assimilati e ai titolari di redditi di lavoro autonomo professionale. Rimane escluso il reddito d’impresa, che nella precedente formulazione consentiva l’accesso anche agli imprenditori individuali. Questa modifica restringe di fatto il perimetro dei beneficiari, concentrando la misura sui lavoratori altamente qualificati e sui professionisti iscritti a ordini e albi.
La residenza fiscale in Italia deve essere mantenuta per almeno quattro periodi d’imposta, mentre in precedenza erano sufficienti due anni. Il limite massimo di reddito potenzialmente agevolabile ammonta ora a 600.000 euro annui, elemento introdotto per contenere i costi fiscali della misura e allineare il regime a standard più prudenziali rispetto agli anni precedenti.
Il legislatore ha stabilito che il reddito agevolato sarà imponibile al 50%, riducendosi al 40% per i beneficiari con almeno un figlio minore. Nella versione precedente il reddito imponibile si attestava al 30%, con ulteriori riduzioni fino al 10% per i trasferimenti al Sud. L’introduzione dell’obbligo di elevata qualificazione o specializzazione, secondo i parametri dei decreti legislativi 108/2012 e 206/2007, segna un ulteriore passaggio verso una selettività maggiore del regime.
Residenza estera pregressa: i nuovi vincoli
La modifica più incisiva riguarda la durata minima di residenza estera richiesta per l’accesso al beneficio. Il nuovo regime richiede che il lavoratore sia stato residente all’estero per almeno tre periodi d’imposta. Tuttavia, in presenza di collegamenti societari tra datore di lavoro estero di provenienza e datore italiano di approdo, la durata richiesta aumenta sensibilmente. Se il datore di provenienza e quello di destinazione appartengono allo stesso gruppo societario, secondo la definizione dell’articolo 2359, comma 1, numero 1, del Codice civile, il periodo minimo è di sei anni. Nei casi più complessi nei quali il datore originario e quello finale appartengano allo stesso gruppo sia nel momento dell’espatrio sia in quello del rientro, la residenza estera pregressa richiesta arriva a sette anni.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito questo criterio nelle risposte fornite tra il 2024 e il 2026, confermando un approccio coerente con le finalità anti-abuso della norma. Lo scopo è evitare che il rientro sia parte di una dinamica interna a un gruppo societario, finalizzata esclusivamente a sfruttare l’agevolazione senza un vero distacco dall’organizzazione originaria.
Chiarimenti per frontalieri: la risposta 12/2026
Un caso particolarmente interessante riguarda i lavoratori frontalieri che rientrano in Italia dopo essere stati residenti all’estero. La risposta n. 12/2026 chiarisce che l’agevolazione può essere applicata anche ai frontalieri che, pur avendo mantenuto un rapporto di lavoro con un datore italiano, hanno spostato la residenza all’estero iscrivendosi all’AIRE e hanno lavorato come frontalieri per più anni.
Nel caso esaminato, il lavoratore era originariamente residente in Italia, si era trasferito all’estero nel 2018, aveva continuato a lavorare in Italia come frontaliere e ora intendeva rientrare. L’Agenzia ha confermato la spettanza dell’agevolazione richiedendo sette periodi d’imposta di residenza estera, poiché il datore di lavoro risultava coincidente nei vari passaggi della vicenda lavorativa. Questa interpretazione conferma che la semplice attività transfrontaliera non è sufficiente a escludere il beneficio, purché siano rispettati i requisiti di residenza estera e di collegamento societario.
Smart working e datore estero: la risposta 2/2026
Un altro chiarimento rilevante riguarda i lavoratori che si stabiliscono in Italia pur mantenendo un rapporto di lavoro con un datore estero, svolgendo l’attività in smart working. La risposta n. 2/2026 conferma che questa configurazione è compatibile con il regime impatriati, purché il rapporto di lavoro sia regolarmente formalizzato, la sede contrattuale sia italiana e siano rispettati tutti gli altri requisiti, inclusa la prevalente prestazione dell’attività in Italia.
L’interpretazione è in linea con le risposte n. 596/2021 e con la circolare 33/E/2020, le quali avevano già evidenziato che il luogo di prestazione effettiva rappresenta un elemento cruciale per determinare la spettanza dell’agevolazione. Questa apertura consente di attrarre lavoratori altamente qualificati anche nell’ambito della mobilità internazionale digitale.
Permanenza minima all’estero: la risposta 317/2025
Nella risposta n. 317/2025 l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un lavoratore del settore bancario che aveva svolto un periodo di aspettativa non retribuita e aveva prestato attività per un soggetto estero. Il ritorno presso il datore di partenza non comporta automaticamente l’applicazione del periodo esteso di residenza estera, purché vi sia stata nel frattempo un’esperienza lavorativa per una realtà non appartenente al gruppo del datore finale italiano. L’Agenzia ha quindi applicato il requisito ordinario di tre anni, escludendo l’obbligo dei sei o sette anni. Questa impostazione conferma che la valutazione deve essere effettuata secondo una logica sequenziale, verificando prima il legame tra datore estero e datore finale e solo successivamente la relazione tra datore iniziale e datore finale.
Implicazioni operative e percorso di analisi
Il nuovo assetto normativo impone ai contribuenti, così come ai consulenti fiscali e del lavoro, di verificare con attenzione la struttura societaria dei datori coinvolti e la presenza di eventuali legami di gruppo. L’interpretazione dell’Agenzia dimostra che la ricostruzione dei legami societari è decisiva per determinare l’accesso al regime. È altrettanto importante valutare il luogo di prestazione dell’attività, la reale permanenza all’estero e la durata effettiva dell’esperienza professionale.
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Conclusioni
Le agevolazioni impatriati nella versione 2026 costituiscono un regime applicabile in modo più selettivo rispetto al passato. Le modifiche normative e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniscono un quadro più definito, ma anche più rigoroso, che richiede un’analisi dettagliata delle circostanze personali e lavorative del contribuente. I casi affrontati tramite interpello mostrano che le situazioni sono spesso complesse e che la valutazione deve considerare tanto la residenza estera pregressa quanto l’eventuale appartenenza a gruppi societari. La comprensione puntuale delle nuove regole permette di pianificare correttamente il rientro in Italia e di evitare future contestazioni.