fbpx
TORNA ALLE NEWS

Aggiornamenti INPS 2024: nuove soglie per la gestione separata e regimi per il settore sportivo

 

L’INPS ha recentemente aggiornato i criteri per i lavoratori iscritti nella gestione separata, includendo specifiche per il settore sportivo dilettantistico.

Questo aggiornamento ha portato a confermare l’aliquota contributiva al 25% per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) sportivi e amministrativo-gestionali, escludendo coloro che sono già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

Per i professionisti del settore, il versamento dei contributi segue le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, con l’obbligo di versamento che spetta direttamente al lavoratore.

Per l’anno 2024, il massimale di reddito imponibile è stato fissato a 119.650 euro, mentre il reddito minimo per poter accreditare un intero anno previdenziale è di 18.415 euro. Importante sottolineare che il versamento di un importo inferiore ai contributi minimi determinerà l’accredito di una frazione d’anno ai fini pensionistici, in rapporto a quanto effettivamente versato.

 

Per quanto riguarda il settore sportivo, è prevista una particolare attenzione per i compensi eccedenti i primi 5.000 euro annui, con un regime di cassa che considera la somma dei compensi erogati da tutti i committenti. Fino al 2027, è inoltre confermata una riduzione del 50% dell’imponibile ai fini INPS per questo settore.

L’onere contributivo per i lavoratori sportivi si divide tra collaboratore e committente, con una ripartizione rispettivamente di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente. Il pagamento da parte dell’ente sportivo committente deve avvenire entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del compenso.

 

Infine, per coloro che erano già iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, come impiegati e addetti agli impianti e circoli sportivi, resta valido il regime previdenziale di appartenenza, a condizione che abbiano esercitato l’opzione entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

 

Chiedi informazioni

condividi.