Aggiornamento Enasarco 2025: Nuovi Minimali e Massimali Contributivi

Scopri le novità Enasarco 2025: aggiornamenti su minimali e massimali contributivi per agenti di commercio, aliquote e scadenze per i versamenti.

La Fondazione Enasarco ha aggiornato, a partire dal 1° gennaio 2025, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per gli agenti e rappresentanti di commercio. Questi adeguamenti riflettono l’incremento dell’0,8% dell’indice dei prezzi al consumo comunicato dall’ISTAT.

Aliquota Contributiva Invariata

L’aliquota contributiva Enasarco per il 2025 rimane al 17%, suddivisa equamente tra casa mandante e agente, ciascuno con una quota dell’8,5%.

Dettaglio dei Nuovi Importi

Per gli agenti plurimandatari:

  • Massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia: 30.057 euro.
  • Minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia: 507 euro.

Per gli agenti monomandatari:

  • Massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia: 45.085 euro.
  • Minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia: 1.011 euro.

Calcolo della Contribuzione Massima Annuo

  • Agenti monomandatari: 45.085 euro × 17% = 7.664,45 euro.
  • Agenti plurimandatari: 30.057 euro × 17% = 5.109,69 euro.

Principi di Applicazione

  • Massimale provvigionale: Non frazionabile; si applica per l’intero anno, indipendentemente dalla data di inizio o cessazione del rapporto.
  • Minimale contributivo: Dovuto solo se nel corso dell’anno sono maturate provvigioni, anche minime. Può essere frazionato trimestralmente in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno.

Scadenze per il Versamento dei Contributi

I versamenti devono essere effettuati trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza:

  • 1° trimestre: 20 maggio
  • 2° trimestre: 20 agosto
  • 3° trimestre: 20 novembre
  • 4° trimestre: 20 febbraio dell’anno successivo

Per il quarto trimestre 2024, la scadenza è fissata al 20 febbraio 2025.

Considerazioni per le Società

  • Società di persone (Snc o Sas): Il minimale e il massimale si applicano alla società nel suo complesso.
  • Società di capitali (Srl): Non si applicano né minimale né massimale.

Contatti (generale)

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