Aiuti a fondo perduto Sostegni bis, come chiedere la nuova tranche

 

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Il fondo perduto alternativo spetta a chi ha conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e ha riportato un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. L’importo erogato è collegato alle fasce di ricavi o compensi con percentuali diverse a seconda che abbia ottenuto o meno il contributo automatico del decreto Sostegni-bis. L’ammontare del contributo è determinato come segue:

  • per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30 per cento dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;
  • per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30 per cento dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 90, 70, 50, 40 o 30 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

 

L’importo del contributo riconosciuto, al netto di quanto percepito con la prima tranche, non può in ogni caso superare 150.000 euro.

 

Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, questa volta non è previsto un contributo minimo per chi ha attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018.

 

Resta, invece, la possibilità di scegliere tra accredito in conto corrente indicando l’Iban o il credito d’imposta da spendere in compensazione nel modello F24.

 

Per ottemperare agli obblighi Ue sul rispetto dei limiti del Temporary framework, bisognerà autocertificare, con tanto di rischi penali in caso di falso, che con tutte le agevolazioni messe in campo per fronteggiare l’emergenza economica legata al Covid non si superano i limiti di aiuti delle sezioni 3.1 o della sezione 3.2 per gli aiuti calcolati sui costi fissi delle imprese. In alternativa, qualora con il nuovo fondo perduto previsto dal decreto Sostegni-bis si superasse uno dei due limiti indicati dal piano di aiuti, si dovrebbe richiedere attraverso il modello un importo inferiore a quello spettante proprio per non oltrepassare i tetti imposti da Bruxelles; una volta firmata si attesta la veridicità dei dati che poi andranno “scomposti” e dettagliati misura per misura.

 

Il coefficiente di difficoltà imposto dall’interpretazione dei vincoli comunitari tocca da vicino anche il profilo soggettivo dei richiedenti, con la necessità di segnalare il concetto di «impresa unica»; andrà compilato il quadro B, dettagliando chi sono i componenti della stessa con l’indicazione del relativo codice fiscale.

 

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