Alloggio ai lavoratori stagionali: quando scatta l’obbligo di comunicazione alle autorità

Nel contesto del lavoro stagionale agricolo, l’ospitalità offerta dal datore di lavoro ai propri dipendenti pone spesso interrogativi sul piano degli obblighi legati alla pubblica sicurezza. La normativa di riferimento è l’art. 12 del DL 59/1978, che impone ai soggetti che concedono l’uso esclusivo di un immobile – o di sue parti – per periodi superiori al mese, l’obbligo di comunicare tale ospitalità all’autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore.

Una norma spesso sottovalutata, ma che può comportare conseguenze rilevanti in caso di omissione, anche per chi opera in buona fede.

Uso esclusivo e durata del soggiorno: quando si configura l’obbligo

Il presupposto centrale è l’uso esclusivo. Nel caso di contratti stagionali con cui il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori locali attrezzati – ad esempio container, stanze, case mobili o prefabbricati – per l’intera durata del contratto, siamo di fronte a un utilizzo di fatto esclusivo. Non importa che i locali siano condivisi o non assegnati in via nominativa: se l’accesso è riservato ai soli lavoratori e l’uso è quotidiano, il requisito si considera soddisfatto.

Il secondo elemento è la durata. Se la permanenza supera i trenta giorni, anche non continuativi ma comunque riferibili a un’unica sessione di lavoro stagionale, la comunicazione va trasmessa.

Come effettuare la comunicazione

La comunicazione deve essere presentata entro 48 ore dalla consegna dell’immobile (o della sua parte) e deve contenere i dati identificativi dei lavoratori e l’indirizzo dell’alloggio. Può essere inviata:

  • tramite PEC alla Questura territorialmente competente;

  • o, in assenza di Questura, al Comune o alla Prefettura, secondo quanto previsto a livello locale.

Non esistono moduli standard nazionali, ma molte Questure mettono a disposizione modelli predefiniti per facilitare l’adempimento.

Lavoratori extracomunitari: comunicazione assolta via UNILAV

Una semplificazione importante è prevista per i lavoratori extracomunitari. In questo caso, la comunicazione di ospitalità si considera assolta se il datore di lavoro ha inviato il modello UNILAV per l’assunzione, includendo correttamente la sezione relativa all’alloggio del lavoratore.

Non è più necessario l’uso del cosiddetto “Modello Q”, superato dalle semplificazioni normative introdotte con il DL 76/2013.

Ingresso dall’estero e decreto flussi: obblighi specifici

Un discorso a parte riguarda i lavoratori stagionali extracomunitari non ancora presenti sul territorio italiano. In questi casi, la procedura è regolata dal decreto flussi e richiede:

  • la richiesta nominativa del datore di lavoro;

  • la sottoscrizione del contratto di soggiorno;

  • la comunicazione delle condizioni di alloggio in fase di domanda.

Una volta ottenuto il nulla osta e perfezionato l’ingresso, valgono le regole ordinarie, incluso l’obbligo di comunicazione di ospitalità se si configura l’uso esclusivo per più di un mese.

In un quadro normativo che richiede attenzione ai dettagli e capacità di interpretazione, Beneggi e Associati affianca le aziende agricole e i datori di lavoro stagionale nella gestione corretta degli obblighi legati all’ospitalità dei lavoratori:

  • analisi preventiva delle situazioni di fatto che generano obblighi;

  • predisposizione della documentazione e supporto nei rapporti con le autorità;

  • verifica della conformità degli adempimenti UNILAV;

  • assistenza nei flussi di ingresso per lavoratori stagionali.

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