La Legge di bilancio 2022 ha esteso, in favore dei soggetti che non adottano principi contabili internazionali che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni, all’esercizio successivo la facoltà di non effettuare l’ammortamento. Restano invariate le disposizioni e i chiarimenti riferiti al bilancio dell’anno 2020.
Anche per il bilancio 2021 (precisamente: esercizio successivo a quello in corso alla data del 15 agosto 2020; anno 2021 per i soggetti «solari») si potrà  sospendere l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Resta fermo l’obbligo, in caso di mancata contabilizzazione degli ammortamenti, di destinare a una riserva indisponibile una parte degli utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Risulta comunque possibile dedurre, solo ai fini fiscali, gli ammortamenti, anche in assenza di imputazione degli stessi a Conto economico, ma con obbligo di contabilizzare la fiscalità differita. Dell’estensione al 2021 disposta dalla Legge di bilancio 2022 possono beneficiare unicamente i soggetti che, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, non abbiano effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Quindi:
- chi ha sospeso il 100% degli ammortamenti 2020 può sospendere totalmente o parzialmente gli ammortamenti 2021;
- chi ha sospeso solo parzialmente (in misura inferiore al 100%) gli ammortamenti 2020 non può accedere al beneficio per il 2021;
- analogamente, chi non ha sospeso gli ammortamenti 2020 non può accedere al beneficio per il 2021.
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