Apprendistato di riqualificazione: il contratto senza limiti di età per la formazione e il reinserimento lavorativo

L’apprendistato di riqualificazione rappresenta una forma di apprendistato professionalizzante con una funzione specifica: favorire il reinserimento lavorativo di soggetti estromessi temporaneamente dal mercato del lavoro. A differenza dell’apprendistato tradizionale, non ha limiti di età ed è rivolto a disoccupati, cassaintegrati e, prossimamente, detenuti e internati.

Questa tipologia di contratto consente alle imprese di assumere personale con costi ridotti, usufruendo di agevolazioni contributive e, in alcuni casi, di un regime formativo semplificato. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche, i vantaggi e le condizioni di applicazione.

Cos’è l’apprendistato di riqualificazione e chi può beneficiarne

L’articolo 47, comma 4, del Dlgs 81/2015 disciplina questa forma contrattuale, che si distingue dall’apprendistato professionalizzante tradizionale (riservato ai giovani fino a 29 anni).

Chi può accedere al contratto di apprendistato di riqualificazione?
Il contratto è rivolto a:

  • Disoccupati percettori di Naspi o Dis-Coll (INPS, circolare 108 del 14 novembre 2018).
  • Beneficiari di trattamenti straordinari di integrazione salariale nell’ambito di accordi di transizione occupazionale (art. 22-ter, Dlgs 148/2015).
  • Condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione (se approvata la riforma attualmente in discussione al Senato).

Questa platea di soggetti è considerata meritevole di misure di politica attiva, con l’obiettivo di riqualificare e reinserire nel mercato del lavoro chi si trova in difficoltà occupazionale.

Le differenze rispetto all’apprendistato professionalizzante tradizionale

L’apprendistato di riqualificazione non prevede limiti di età, ma presenta anche altre differenze chiave rispetto all’apprendistato standard:

  • Maggiori tutele contrattuali

    • Il datore di lavoro non può recedere liberamente al termine del periodo di formazione, ma deve rispettare le norme sui licenziamenti individuali (art. 42, comma 4, Dlgs 81/2015).
    • Questo garantisce maggiore stabilità occupazionale per i lavoratori coinvolti.
  • Esclusione dei benefici contributivi post-apprendistato

    • A differenza dell’apprendistato standard, non si applica l’esonero contributivo per il primo anno dopo la formazione (art. 47, comma 7, Dlgs 81/2015).
    • Le imprese, quindi, possono beneficiare di costi ridotti solo durante il periodo formativo.
  • Possibile esonero dall’obbligo di formazione di base

    • Se il lavoratore ha già acquisito la formazione trasversale nelle esperienze precedenti, il datore di lavoro può essere esentato dall’obbligo formativo di base (Ministero del Lavoro, interpello 5/2017).
    • Questo aspetto rappresenta un vantaggio per le imprese, che possono ridurre i tempi e i costi legati alla formazione.

Regime contributivo e agevolazioni per le imprese

L’apprendistato di riqualificazione segue il regime contributivo agevolato previsto per l’apprendistato professionalizzante, con aliquote differenziate a seconda della dimensione aziendale:

  • Aziende con più di 9 dipendenti10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
  • Aziende fino a 9 dipendenti:
    • 1,5% nel primo anno.
    • 3% nel secondo anno.
    • 10% dal terzo anno in poi.

Oltre ai contributi ordinari, sono previsti oneri aggiuntivi:

  • 1,31% per la Naspi (disoccupazione).
  • 0,30% per i fondi interprofessionali di formazione continua.
  • Contributo per ammortizzatori sociali (per aziende soggette a integrazioni salariali).

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è fissata al 5,84%.

Trattamento economico e inquadramento

Come negli altri contratti di apprendistato, le imprese possono:

  • Applicare una retribuzione ridotta rispetto ai livelli ordinari, secondo le percentuali previste dalla contrattazione collettiva.
  • Sotto-inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica finale.

Queste disposizioni permettono un ulteriore risparmio sul costo del lavoro, garantendo al contempo un salario adeguato alla fase di formazione.

Esclusione dai limiti numerici aziendali

Gli apprendisti di riqualificazione non rientrano nei conteggi per i limiti numerici previsti per altre normative, come quelle relative:

  • Alle assunzioni obbligatorie.
  • Ai limiti per le procedure di licenziamento collettivo.
  • Alle soglie dimensionali per specifici obblighi aziendali.

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