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Pubblicati dall’Inps per il 2021 i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari, così come i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi
La disciplina degli assegni familiari si applica nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, tutti esclusi dalla disciplina dell’assegno nucleo familiare.
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IÂ limiti di reddito, rivalutati come descritto e riportati nelle tabelle allegate alla circolare n. 157/2020 in commento, sono di due tipologie e, in particolare:
un limite al di sopra del quale cessa il diritto agli assegni, in base alle tabelle allegate alla circolare Inps;
un limite entro il quale deve collocarsi il reddito per avere diritto all’assegno, da parte di coniuge, figli o genitori, in quanto riconosciuti a carico.
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Gli importi delle prestazioni sono confermati in misura pari a:
- 8,18 euro mensili per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- 10,21 euro mensili per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- 1,21 euro mensili per i piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
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I nuovi limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono, per il 2021 pari a:
- 726,11 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- 270,69 euro per due genitori ed equiparati.
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