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Assemblee, videoconferenza possibile fino al 31 Dicembre  

 

Proroga al 31 dicembre della possibilità per società, associazioni e fondazioni di svolgere le assemblee in videoconferenza a prescindere da eventuali previsioni statutarie. La possibilità deve ritenersi estesa alle riunioni anche degli altri organi sociali come i consigli di amministrazione ed i collegi sindacali.

L’art. 6 del decreto 105 prevede la proroga dei termini in relazione al reiterato stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo che «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente».

 

Le nuove norme, opportunamente, prevedono ora che tutte le disposizioni dell’ex art. 106, del dl 18/2020 si applichino alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2021. Assemblee tenute significa, evidentemente, che entro detta data le assise devono essere concretamente svolte, e non solo convocate. Tutte le società di capitali quindi ma anche gli enti ed i consorzi, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale);
  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione).

 

Le videoconferenze integrali (che indubbiamente rappresenteranno la modalità più utilizzata nella prassi per le riunioni non in presenza) devono garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., quarto comma (spa), 2479-bis c.c., quarto comma (srl) e 2358 c.c., sesto comma (coop). Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.

 

Seppure le disposizioni in deroga siano espressamente previste per le assemblee societarie, non appare dubbio che il principio, fino al 31 Dicembre, possa essere utilizzato anche per tutte le riunioni degli amministratori (sia nei cda che nei comitati esecutivi), sia dai collegi sindacali.

 

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