Il d.lgs. 216/2023, attuando la riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure relative alle imposte sui redditi, ha introdotto una maggiorazione deducibile del costo del lavoro per i nuovi assunti. Questa misura è valida dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, ovvero dal 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
La maggiorazione è applicabile ai:
1. Titolari di reddito d’impresa.
2. Esercenti arti e professioni.
Ciò include una vasta gamma di entità come imprenditori individuali, società di persone, società per azioni, e società a responsabilità limitata, tra gli altri. Sono escluse le società ed enti in liquidazione ordinaria o giudiziale e quelli soggetti a procedure liquidatorie di crisi d’impresa.
La deduzione concerne il costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato, maggiorato del 20% rispetto al costo dell’incremento occupazionale. Tale incremento deve essere determinato confrontando il costo del personale all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 con quello del periodo d’imposta successivo. L’incremento considera tutte le forme contrattuali di lavoro, inclusi contratti a tempo determinato e interinale.
– Gli incrementi occupazionali rilevano solo se il numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta è superiore a quello del periodo precedente.
– Gli incrementi occupazionali devono essere netti di qualsiasi diminuzione in società controllate o collegate.
– Non si considera nessun costo riferibile all’incremento occupazionale se, al termine del periodo d’imposta, il numero totale di lavoratori è inferiore o pari a quello dell’anno precedente.
Il decreto prevede anche una maggiorazione aggiuntiva per l’assunzione di categorie di lavoratori ritenuti meritevoli di maggiore tutela, quali persone con disabilità, lavoratori molto svantaggiati, giovani, e donne in difficoltà specifiche. Questa parte della normativa utilizza coefficienti di maggiorazione per aumentare ulteriormente la deduzione del costo del lavoro relativo a queste categorie.
Le disposizioni attuative relative ai coefficienti di maggiorazione e alle categorie di lavoratori svantaggiati sono previste entro trenta giorni dall’entrata in vigore della normativa, tramite decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in accordo con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.