Le assunzioni agevolate per over 50 disoccupati e donne prive di regolare impiego sono regolate dalla Legge 92/2012, con modifiche apportate dalla L. 178/2020 per le donne. Queste norme offrono una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con particolari incentivi che possono arrivare fino al 100% sotto specifiche condizioni.
Per le donne, durante il biennio 2021-2022, è stato introdotto un esonero contributivo del 100% fino a un massimo di 6.000 euro annui. Questo supporto è progettato per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di donne disoccupate o che non hanno avuto un impiego retribuito da tempo.
I beneficiari includono:
– Uomini e donne disoccupati con almeno 50 anni di età: Devono essere disoccupati da oltre 12 mesi e registrati come tali presso il Centro per l’Impiego.
– Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito: Possono appartenere a diverse categorie, come residenti in aree svantaggiate, appartenenti a settori con significative disparità di genere, o prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi.
L’agevolazione si applica a diversi tipi di contratti, inclusi quelli a tempo indeterminato, determinato, e per le trasformazioni di contratti da determinati a indeterminati. Non sono inclusi i rapporti di lavoro domestico o intermittente.
Durata e Misura dell’Agevolazione
– 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato
– 12 mesi per assunzioni a tempo determinato
– 18 mesi per trasformazioni a tempo indeterminato
L’incentivo è concesso solo per la parte residua se l’assunzione è effettuata da un datore di lavoro con assetti proprietari che abbiano già beneficiato parzialmente dell’agevolazione.
Per ottenere il beneficio, i datori di lavoro devono rispettare le normative relative alla regolarità contributiva, le condizioni di lavoro, e l’incremento dell’occupazione in termini di ULA (Unità Lavoro Annuo).
I datori di lavoro devono inoltrare una comunicazione all’INPS per fruire dell’incentivo, tramite il modulo 92-2012 disponibile sul sito dell’INPS.