Le assunzioni agevolate per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) rappresentano un incentivo significativo per i datori di lavoro. Questo strumento mira a facilitare il reintegro nel mercato del lavoro di persone che hanno subito una sospensione temporanea o riduzione del lavoro.
L’agevolazione è regolata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993. Questa normativa prevede benefici contributivi per i datori di lavoro che assumono lavoratori precedentemente in CIGS.
I benefici sono destinati ai datori di lavoro privati, inclusi gli enti pubblici economici che operano con contratti di natura privatistica e le società cooperative di produzione e lavoro. Questi datori di lavoro non devono avere sospensioni di lavoro attive o riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti l’assunzione, a meno che non si acquisiscano professionalità diverse.
I destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori che hanno fruito del trattamento di CIGS per almeno tre mesi, anche non continuativi, e sono stati dipendenti di aziende beneficiarie di tale trattamento per almeno sei mesi.
L’assunzione deve essere a tempo pieno e indeterminato. I lavoratori devono essere in fruizione del trattamento CIGS al momento dell’assunzione.
L’agevolazione consiste in una contribuzione ridotta, equiparata a quella di un apprendista, per un periodo di dodici mesi successivi all’assunzione. I datori di lavoro versano contribuzioni a proprio carico nella misura del 10%, mentre è dovuta l’intera contribuzione a carico del lavoratore.
Per ottenere il beneficio, i datori di lavoro devono rispettare le condizioni previste dall’articolo 31 del D.Lgs. 150/2015 e le regole di regolarità contributiva definite dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006. È fondamentale anche il rispetto delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria.
I datori di lavoro devono essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), verificabile nei confronti di tutti gli istituti previdenziali coinvolti. Questo documento attesta la regolarità dei versamenti contributivi, essenziale per accedere alle agevolazioni.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assunzione tramite il modello “Unificato Lav” e inserire nel campo “Codice agevolazioni” il codice “86”. Deve inoltre inoltrare all’INPS una dichiarazione di responsabilità che attesti la mancanza di riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti l’assunzione, a meno che non si tratti di lavoratori con professionalità diverse. Questa dichiarazione deve essere inviata telematicamente entro un mese dalla data di assunzione.
L’INPS verifica le condizioni dichiarate dal datore di lavoro, utilizzando le informazioni a sua disposizione e confermando che il lavoratore è stato sospeso in CIGS per almeno tre mesi e dipendente da un’impresa beneficiaria del trattamento per almeno sei mesi. La comunicazione di ammissione o diniego all’incentivo, inclusi i motivi di un eventuale rifiuto, viene fornita al datore di lavoro. La posizione contributiva del datore di lavoro che riceve l’approvazione sarà contrassegnata dai codici di autorizzazione “5Q” e “8T”.