Per il biennio 2019-2020 chi assumerà soggetti under 35 che non abbiano mai lavorato in forma stabile con contratto a tutele crescenti potrà contare su un dimezzamento degli oneri contributivi, a eccezione del premio Inail, per una durata massima di 36 mesi ed entro un massimo di 3mila euro all’anno.
La novella permette anche di confermare, per il biennio 2019-2020, la maggiore ampiezza dello sgravio, che per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, potrà azzerare il carico contributivo datoriale, entro il limite massimo di 8.060 euro su base annua. Nelle rimanenti aree del territorio nazionale, l’incentivo resta fissato al 50% della contribuzione a carico dell’azienda, nei limiti di 3mila euro annui.
La riduzione contributiva ha una durata massima di 36 mesi e premia le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti; restano escluse, quindi, le assunzioni di dirigenti, nonché i rapporti di lavoro di tipo domestico. Condizione essenziale per il diritto all’incentivo è che chi è avviato al lavoro non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Fanno eccezione i rapporti di apprendistato – instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che esegue la nuova assunzione – che non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell’interessato. Se il rapporto agevolato cessa, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro anche oltre il limite di età previsto e chi instaura il rapporto può fruire dell’esenzione per i mesi mancanti al compimento del triennio. Nel rispetto delle condizioni generali di accesso, il beneficio è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine; in tal caso, il requisito anagrafico (under 35) deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.
Per il biennio 2019-2020 chi assumerà soggetti under 35 che non abbiano mai lavorato in forma stabile con contratto a tutele crescenti potrà contare su un dimezzamento degli oneri contributivi, a eccezione del premio Inail, per una durata massima di 36 mesi ed entro un massimo di 3mila euro all’anno. Lo prevede il comma 10 della legge 160/2019 (Bilancio 2020), la quale quanto già previsto per l’anno 2018, abrogando la disciplina transitoria prevista dalla legge 96/2019
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