Attività produttive, novità dal 14/4/2020

 

Il D.P.C.M. 10 aprile 2020, all’art. 2, dispone nuove misure relative alla prosecuzione delle attività produttive industriali e commerciali, modificando in parte l’elenco dei codici ATECO delle attività autorizzate a proseguire, rispetto a quello contenuto nel D.P.C.M. 22 marzo 2020, come integrato dal Decreto del MISE del 25 marzo 2020. Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 10 aprile producono effetto dal 14 aprile 2020 e contestualmente cessano di produrre effetto le disposizioni contenute nei D.P.C.M. dell’8, 9, 11, 22 marzo e del 1° aprile scorsi.

 

Sono autorizzate senza necessità di comunicazione alla Prefettura territorialmente competente le seguenti attività:

  • le attività produttive industriali e commerciali all’ingrosso i cui codici ATECO sono inclusi nell’allegato 3 del D.P.C.M. 10 aprile 2020;
  • le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, con l’esclusione dei musei, degli altri istituti e luoghi di cultura e dei servizi che riguardano l’istruzione;
  • le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna dei farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • le attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza.

 

Sono autorizzate a proseguire, previa comunicazione alla Prefettura territorialmente competente in base al luogo dove è localizzata la sede produttiva le seguenti attività produttive:

  • le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate di cui all’allegato 3;
  • le attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti;
  • le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
  • le attività funzionali ad assicurare le filiere dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

 

Sono consentite da parte delle attività produttive sospese, previa comunicazione alla Prefettura territorialmente competente le seguenti attività:

  • l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione;
  • la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

 

ISTRUZIONI PER LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Le società/imprese che hanno già presentato richiesta di autorizzazione alla prosecuzione o comunicazione di prosecuzione dell’attività alla Prefettura ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo scorso, come integrato dal decreto del MISE del 25 marzo, non devono effettuare nuove comunicazioni e l’attività potrà continuare salvo provvedimento di sospensione da parte della scrivente Prefettura, adottato sulla base delle risultanze istruttorie e notificato via P.E.C. all’indirizzo fornito.

Le società/imprese, le cui sedi operative e produttive che potranno o vorranno – in quanto facenti parte della filiera -riprendere l’attività produttiva industriale o commerciale sulla base del nuovo elenco di codici ATECO, di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. 10 aprile scorso, dovranno presentare la propria comunicazione tramite l’applicativo informatico elaborato da Infocamere e messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi.

Le società/imprese la cui attività è sospesa sulla base della normativa vigente, in quanto non hanno un codice ATECO autorizzato, né rientrano nelle ipotesi di prosecuzione individuate dal D.P.C.M. 10 aprile scorso, dovranno, sempre per il tramite dell’applicativo, comunicare:

  • la necessità di accedere ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
  • la necessità di accedere ai locali aziendali per svolgere attività di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
  • La comunicazione attraverso il portale sostituisce l’invio delle predette comunicazioni alla Prefettura di finora effettuate tramite PEC. Conseguentemente le comunicazioni tramite P.E.C. alla Prefettura non saranno più accettate.

 

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 si precisa inoltre che:

  • Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare in ogni caso i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
  • Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, senza bisogno di alcuna comunicazione alla Prefettura.
  • Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.

 


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