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Aumenti di capitale, tax credit con check dei requisiti

 

Il credito spetta per l’ammontare massimo di 800mila euro: limite che si applica cumulando i crediti spettanti al socio conferente e alla società conferitaria. Il credito compete al socio nella misura del 20% delle somme versate (a una o più società conferitarie), nel limite di 2 milioni di euro; mentre per la società conferitaria occorre prendere in considerazione la perdita del bilancio 2020 e calcolare il minore importo tra il 30% dell’aumento di capitale deliberato (ed eseguito) e il 50% della perdita che eccede il 10% del patrimonio netto (senza tener conto della perdita).

 

Il tax credit è riconosciuto dalle Entrate – verificata la correttezza formale dei dati indicati – «secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse».

 

È necessario che gli aumenti di capitale presentino le seguenti caratteristiche:

  • siano deliberati da Spa, società in accomandita per azioni, Srl (anche semplificate), società cooperative e società europee;
  • la società emittente abbia un ammontare di ricavi, relativo al periodo d’imposta 2019, compreso tra 5 e 50 milioni di euro;
  • la società emittente abbia subìto, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33%;
  • nel caso di società appartenente a un gruppo, si deve far riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
  • tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020 sia deliberato e venga integralmente versato un aumento di capitale da liberarsi a pagamento (sono quindi esclusi i conferimenti in natura, e anche i conferimenti di crediti vantati dal sottoscrittore verso soggetti diversi dalla società conferitaria);
  • si tratti di conferimenti (dell’importo massimo di 2 milioni di euro), eseguiti in dipendenza delle deliberazioni di aumento del capitale sociale, i quali siano iscritti nel patrimonio netto della società conferitaria alla voce “capitale sociale” o “riserva sovrapprezzo”;
  • la partecipazione al capitale sociale della società conferitaria riveniente dal conferimento sia posseduta dal soggetto conferente fino al 31 dicembre 2023.

 

Riguardo ai conferimenti che consentono il credito d’imposta, è plausibile l’uso anche di denaro già esistente nella cassa sociale, versato a titolo di “finanziamento soci” (alla cui restituzione il socio finanziatore rinunci per passarlo a patrimonio netto): la manovra non integra infatti una distribuzione di patrimonio netto, perché il finanziamento soci è registrato nei debiti della società.

 

Non può invece ipotizzarsi che si organizzi una distribuzione di riserve prima dell’operazione di aumento di capitale (in modo da usare le riserve distribuite per liberare un aumento di capitale successivamente deliberato), in quanto la legge dispone che la distribuzione di riserve tra il 19 maggio 2020 e prima del 31 dicembre 2023 genera la decadenza dal tax credit e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, insieme agli interessi legali.

 

Può anche trattarsi di conferimenti eseguiti in dipendenza di prestiti obbligazionari convertibili, cioè optando per avere le azioni in luogo della restituzione del prestito.

 

Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa, o sono da questa controllate.

 

 

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