Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

 

Non è ammessa la detrazione integrale dell’Iva relativa ai costi di acquisto e di impiego dei veicoli aziendali concessi gratuitamente in uso promiscuo al personale dipendente, salvo il caso in cui il soggetto concedente addebiti in modo specifico – a carico del lavoratore – il corrispettivo relativo all’uso privato dell’autovettura.

 

L’utilizzo promiscuo del veicolo aziendale può fruire della detrazione integrale, in luogo di quella forfetizzata (40%) prevista dalla norma, solo se l’uso personale dell’auto configura una prestazione di servizi imponibile resa dall’azienda ai propri dipendenti. In caso contrario, il soggetto passivo si limita a detrarre l’Iva relativa all’acquisto dei veicoli e alle connesse spese di gestione nella misura del 40%, ai sensi dell’articolo 19-bis 1, comma 1, lettere c) e d), Dpr 633/1972. La limitazione alla detrazione non vale per i veicoli che:

  • costituiscono l’attività propria dell’impresa; sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, con conseguente onere della prova a carico del contribuente; sono impiegati dagli agenti e rappresentanti di commercio;
  • sono assegnati in uso promiscuo al personale dipendente in presenza di addebito a carico del lavoratore del corrispettivo relativo all’uso privato del veicolo. In tal caso, infatti, l’utilizzo del veicolo può considerarsi integralmente inerente all’attività di impresa, dal momento che si configura una prestazione di servizi resa dal datore di lavoro in favore del proprio dipendente dietro corrispettivo.

L’impiego dei veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti (a titolo gratuito, ossia senza l’addebito dello specifico corrispettivo per l’utilizzo dei mezzi in questione) non rappresenta un’operazione rilevante ai fini Iva, con l’effetto che è preclusa la detrazione integrale dell’Iva. Né opera l’obbligo di autofatturare l’autoconsumo del servizio, come previsto dall’articolo 3, comma 6, lettera a), Dpr 633/1972.

 

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