Autoimprenditorialità, Naspi anticipata ed esente Irpef

 

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione Naspi può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento spettante e non ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

 

La finalità dell’incentivo è quella di favorire l’avvio di attività connotate da autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa. I casi in cui è possibile richiedere l’incentivo sono i seguenti:

  • attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione di società unipersonale (Srl, Srls e Spa) caratterizzata dalla presenza di un unico socio ovvero costituzione o ingresso in società di persone (Snc o Sas) in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
  • costituzione o ingresso in società di capitali (Srl) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.

 

Per avere diritto alla indennità Naspi (e conseguentemente all’incentivo all’autoimprenditorialità), è necessario che il lavoratore abbia perso involontariamente la propria occupazione e si trovi in stato di disoccupazione. Il lavoratore deve inoltre far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione ed almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

La misura della indennità Naspi è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’Inps con circolare pubblicata sul sito.

 

Il lavoratore può richiedere l’intera liquidazione anticipata del trattamento spettante e non ancora erogato in un’unica soluzione. Per esercitare tale diritto il lavoratore deve presentare all’Inps, in via telematica, una apposita domanda di anticipazione entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Il termine è a pena di decadenza.

 

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito la non imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche della liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della Naspi purché destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.  Ai fini della non imponibilità dell’importo erogato destinato alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nonché della certificazione rilasciata dall’Inps quale soggetto erogatore, il lavoratore è tenuto ad allegare alla domanda di richiesta della indennità la attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica. Il lavoratore è altresì tenuto a produrre lo stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la volontà del richiedente di destinare l’intero incentivo al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione. Si noti che tali ultime indicazioni andranno necessariamente coordinate con quanto indicato dalla prassi amministrativa Inps a mente della quale la domanda di anticipazione deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

A sua volta l’Inps non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate e provvederà a certificare, in qualità di sostituto d’imposta l’erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.

 

L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi determina l’obbligo di restituzione dell’intera anticipazione ottenuta, a meno che il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato dal beneficiario con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale. L’obbligo di restituzione sopra indicato non trovi applicazione nel caso di rioccupazione del beneficiario con un rapporto di lavoro parasubordinato.

 

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