Le deduzioni dal reddito spettanti agli autotrasportatori sono confermate in misura pari a quelle dell’anno 2019 cioè in euro 48 euro giornalieri, ridotto a 16,80 per i trasporti nel Comune, come da comunicato del dipartimento delle Finanze, pubblicato sul proprio sito internet il 18 agosto.
Le deduzioni in oggetto sono quelle previste dall’articolo 66, comma 5 del Tuir e spettano alle imprese autorizzate all’autotrasporto per conto terzi che hanno forma giuridica di imprese individuali o società di persone in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione. Sono, invece, in ogni caso escluse dall’agevolazione, le società che adottano la contabilità ordinaria per obbligo di legge. Le deduzioni spettano per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (o dai soci, nel caso di società di persone), in misura differenziata a seconda che i trasporti siano all’interno o all’esterno del Comune in cui ha sede l’impresa.
Nel comunicato di ieri, il Mef ha annunciato che le misure agevolative stabilite a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente. Per l’anno 2019, le misure erano state annunciate dal Mef con comunicato stampa 138 del 19 luglio 2019 ed erano le seguenti:
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi; il contribuente che se ne avvale deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione del viaggi effettuati, la durata, la località di destinazione e gli estremi delle fatture e dei documenti di consegna della merce.