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Autotrasporto: agevolazioni per le imprese per il ricambio dei veicoli

Le imprese di autotrasporto possono rinnovare il parco macchine con contributi statali.

 

Per ciascuna delle annualità 2019 e 2020 sono state stanziate risorse finanziarie per circa 13 milioni di euro da destinare alle imprese di autotrasporto che intendano sostituire i veicoli oramai obsoleti ottenendo un minor livello di emissioni inquinanti.

 

Gli incentivi sono destinati a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose a determintate condizioni.

 

I contributi sono definiti in misura crescente in funzione della classe antinquinamento del veicolo e della sua massa complessiva conformemente alla normativa comunitaria.

 

I soggetti interessati al contributo devono provvedere:

  • alla radiazione per rottamazione dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe antinquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate
  • alla acquisizione, anche con locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa antinquinamento euro VI di cui al Regolamento CE n. 595/2009.

 

Condizione per avere l’agevolazione:

  • i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono essere stati detenuti in proprietà o altro titolo per almeno tre anni precedenti alla entrata in vigore del decreto
  • i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo.

Il contributo non viene erogato anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

 

Il contributo può essere richiesto tenendo conto di due fasi del procedimento:

  • fase di accantonamento dell’importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti, sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda. Ai soli fini della proponibilità delle domande volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l’acquisizione dei beni, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni (indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo). ln tale caso gli importi previsti dall’ordinativo sono detratti dall’ammontare delle risorse disponibili, quali risultanti da apposito contatore per ogni area di investimenti e accantonati. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento;
  • fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti richiedenti hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno accettate con riserva ai fini dell’eventuale scorrimento dell’elenco degli istanti. Nel caso in cui l’aspirante al beneficio non fornisce la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione, la prenotazione decade e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti saranno riacquisite al fondo, con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.

 

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