L’aggiornamento periodico delle sanzioni amministrative ha la finalità di mantenere inalterata nel tempo l’efficacia deterrente delle sanzioni stesse. Per le violazioni alle norme in materia di circolazione stradale, in particolare, è lo stesso Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada: CdS) a prevedere che “la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo”. Sostanzialmente è una perequazione automatica dell’importo delle sanzioni rispetto al costo della vita che, per il biennio 2021-2022 è stato accertato dall’ISTAT – per la prima volta in negativo – nella misura del -0,2%. Il decremento registrato comporta, in concreto, una riduzione minima degli importi sanzionatori superiori alle 250 €.
Con l’adozione del Decreto interministeriale del 31 dicembre 2020, si è dunque provveduto alla suddetta indicizzazione per il biennio 2021-2022, fissando all’art. 1, comma 1, gli importi aggiornati delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del CdS e relative norme correlate, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
L’adeguamento biennale opera, in primo luogo, nei confronti delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal Codice della Strada, in particolare le sanzioni di cui agli artt. 174 e 179 CdS, rispettivamente, per le violazioni alle norme del Reg. (CE) n. 561/2006 in materia di tempi di guida e per le violazioni alle norme del Reg. (UE) n. 165/2014 in materia di apparecchio crono tachigrafo. Mentre sono espressamente escluse dall’aggiornamento, ai sensi dell’art. 2 del DM 31/12/2020, le sanzioni previste dall’art. 59, co. 2-bis del CdS (introdotte dall’art. 33-bis, co. 3, del Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8) e le sanzioni di cui all’art. 1, co. 75-bis, 75-ter, 75-quater e 75-quinquies, della Legge 27 dicembre 2019, n. 169, “non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore” (Circ. Min. Interno n. 10165 del 31/12/2020).
L’aggiornamento interessa, in secondo luogo, anche le altre disposizioni normative collegate al Codice della Strada, in particolare quelle contenute nella Legge n. 727/1978: anche se espressamente l’aggiornamento fa riferimento alle sole sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della Strada, in base al disposto di cui al comma 10 dell’art. 179 del CdS, l’indicizzazione biennale deve infatti intendersi estesa anche alle sanzioni contenute nella legge n. 727/1978. In proposito, la sopra richiamata Circolare del Ministero dell’Interno conferma tale estensione, affermando espressamente che l’adeguamento è “esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978”; per quanto qui di interesse, ciò comporta in particolare, l’aggiornamento delle sanzioni di cui all’art. 19 della citata legge n. 727/1978, in materia di crono tachigrafo (utilizzo del dispositivo, compilazione dischi, esibizione/conservazione fogli di registrazione, ecc.).
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