Il Dlgs n. 192/2024 introduce importanti novità sulla disciplina dell’avviamento nei conferimenti di azienda o di partecipazioni, superando le precedenti interpretazioni restrittive dell’Agenzia delle Entrate e allineandosi alla dottrina prevalente. Le nuove disposizioni, operative dal 31 dicembre 2024, forniscono maggiore chiarezza su un tema che ha generato numerosi contenziosi.
La Nuova Disciplina dell’Avviamento nei Conferimenti
- Subentro del Conferitario
Con la modifica al comma 1 dell’articolo 176 del Tuir, il decreto stabilisce che:- Il conferitario subentra in tutti gli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita.
- Questo include espressamente il valore dell’avviamento, che diventa parte integrante dell’operazione di conferimento.
- Ammortamento Fiscale
- L’ammortamento fiscale dell’avviamento e dei marchi resta regolato dall’articolo 103, comma 3, del Tuir, con durata pluriennale, sebbene sia spesso considerata eccessiva rispetto ai principi contabili.
Superamento dell’Impostazione delle Entrate
- Posizione precedente delle Entrate:
In passato, l’Agenzia aveva sostenuto che l’avviamento già iscritto dal conferente non fosse trasferibile, restando in capo a quest’ultimo (circolari 8/E/2010 e 6/E/2022, risposte a interpello 109/2023, 429/2021 e 893/2021).- Questo approccio implicava che l’avviamento non potesse essere ammortizzato dal conferitario, sollevando numerose criticità e contrasti dottrinali.
- Allineamento alla Dottrina:
La nuova normativa accoglie la posizione prevalente in dottrina, che considera l’avviamento una qualità dell’azienda che si trasferisce insieme agli altri beni aziendali.- Sentenza Ctr Lombardia 455/19/2019: l’avviamento è un elemento patrimoniale dell’azienda, non del soggetto titolare.
- Norma di comportamento Aidc 181/2011: il conferitario subentra nel valore fiscale dell’avviamento, indipendentemente dalla contabilizzazione.
Decorrenza delle Nuove Regole
- Applicazione dal 31 dicembre 2024
- La nuova disciplina si applica ai conferimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.
- Per le operazioni pregresse, rimangono valide le precedenti regole e interpretazioni, potenzialmente soggette a contenzioso.
- Implicazioni per il Contenzioso in Corso
- La relazione al decreto sottolinea la volontà di superare le incertezze interpretative, ma non attribuisce retroattività alle nuove regole.
- Tuttavia, la nuova impostazione potrebbe essere utilizzata come riferimento per orientare le verifiche fiscali e i giudizi su operazioni antecedenti.
Criticità Residue
- Durata dell’Ammortamento Fiscale
- L’ammortamento fiscale di marchi e avviamento, regolato dall’articolo 103 del Tuir, continua a essere considerato troppo lungo rispetto ai reali cicli economici.
- Gestione del Contenzioso Pregresso
- L’assenza di retroattività implica che i contenziosi basati su interpretazioni precedenti dell’Agenzia potrebbero persistere, sebbene la nuova normativa offra una base per risoluzioni più favorevoli ai contribuenti.