La legge di bilancio per il 2023 ha previsto una serie di novità riguardanti la definizione agevolata degli avvisi bonari e la possibilità di rateizzare il pagamento delle sanzioni dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva.
In particolare, l’art. 1, commi 153 e seguenti della L. n. 197/2022 ha disposto la riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Tale riduzione riguarda esclusivamente le comunicazioni di irregolarità relative alle liquidazioni automatizzate di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva, dei sostituti d’imposta, del modello 770 e dell’Irap.
La riduzione delle sanzioni si applica sia alle comunicazioni di irregolarità per le quali il termine di pagamento di 30 giorni non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023, sia a quelle che verranno inviate al contribuente in data successiva al 1° gennaio 2023. Inoltre, la riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% è prevista anche per le comunicazioni di irregolarità il cui pagamento rateale (ex art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997) è ancora in corso al 1° gennaio 2023 con possibilità di definizione mediante pagamento del debito residuo unitamente alle sanzioni ridotte.
Tuttavia, in caso di decadenza per mancato pagamento alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie norme in materia di sanzioni e riscossione. In pratica, la decadenza per mancato pagamento comporta la perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% e l’applicazione delle sanzioni nella misura ordinaria del 30%.
La legge di bilancio per il 2023 ha inoltre previsto una modifica riguardante la dilazione rateale degli avvisi di irregolarità emessi in seguito alla liquidazione automatica di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, nonché al controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/1973. In questo caso, è possibile definire tali avvisi con la riduzione delle sanzioni (dal 30% a un terzo oppure due terzi) entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso.
Inoltre, l’art. 1 comma 159 della L. 197/2022 ha eliminato il riferimento alle 8 rate, restando quale unica possibilità la rateazione fino a 20 rate trimestrali a prescindere dall’importo.
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