Avviso bonario non pagato: niente ravvedimento e rischi sulla cartella esattoriale

Avviso bonario non pagato: il ravvedimento non è ammesso dopo i termini. Meglio attendere la cartella per gestire il debito.

 

Con l’avvicinarsi della scadenza per la notifica delle cartelle relative ai redditi 2022, molti contribuenti si interrogano sulla possibilità di sanare spontaneamente un avviso bonario non pagato nei termini. La risposta, secondo il quadro normativo attuale e l’interpretazione consolidata, è negativa: una volta decorso il termine dei 30 o 60 giorni (a seconda del periodo e della tipologia di comunicazione), il ravvedimento operoso non è più ammesso. Non solo: il pagamento spontaneo delle somme, anche con sanzione piena, è sconsigliato.

Il riferimento normativo è l’articolo 2 del D.Lgs. 462/1997, che disciplina le conseguenze della liquidazione automatica delle dichiarazioni dei redditi. Il contribuente ha la facoltà di definire l’avviso bonario con il pagamento delle imposte, interessi e sanzioni ridotte (pari a un terzo del minimo) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (60 giorni, dal 2025, per quelle elaborate dopo il 1° gennaio).

Trascorso tale termine senza pagamento, l’ufficio può procedere con l’iscrizione a ruolo del debito e avviare il procedimento di riscossione. In questa fase, il ravvedimento non è più consentito.

Inoltre, l’eventuale pagamento spontaneo dopo la scadenza del termine:

  • non impedisce la notifica della cartella se l’ufficio ha già provveduto all’iscrizione a ruolo;
  • può generare problemi nel calcolo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
  • non produce effetti se l’informativa trasmessa dal contribuente giunge all’ufficio quando l’agente della riscossione ha già ricevuto il carico.

La giurisprudenza (Cass. n. 4635/2023) conferma che la cartella notificata resta valida anche se il contribuente ha versato le somme in autonomia, senza coordinarsi con l’ufficio.

In termini di scadenze, la cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 25 del DPR 602/1973). Dunque, per l’Irpef 2022, il termine è il 31 dicembre 2026.

Esempio pratico: Un contribuente riceve nel maggio 2024 un avviso bonario per omesso versamento Irpef 2022. Non paga entro 30 giorni. A ottobre 2025 decide di versare spontaneamente l’imposta, gli interessi e la sanzione piena del 30% usando i codici 4001 e 8911. Tuttavia, l’Agenzia ha già iscritto a ruolo il debito e avviato la procedura di riscossione. La cartella sarà comunque notificata. Il pagamento effettuato autonomamente potrebbe non essere riconosciuto come valido a evitare la cartella, generando una duplicazione del debito o la necessità di una complessa procedura di scomputo.

In sintesi, chi riceve un avviso bonario e non riesce a pagare nei termini farebbe meglio ad attendere la notifica della cartella, per poi eventualmente gestire il pagamento tramite l’agente della riscossione, beneficiando di eventuali agevolazioni previste (es. rateazioni).

In un contesto normativo sempre più complesso e articolato, anche una scelta apparentemente semplice come il pagamento di un avviso bonario fuori termine può generare effetti indesiderati. Un’analisi tempestiva, rigorosa e integrata è indispensabile per evitare errori e duplicazioni. Lo Studio Beneggi e Associati supporta i propri clienti con strumenti di valutazione preventiva e gestione strategica delle passività tributarie. Non è sufficiente conoscere le regole: occorre saperle anticipare e governare con metodo.

 

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