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Aziende, in campo gli strumenti per gestire la ripartenza

 

La manovra introduce sei strumenti per gestire la ripartenza.

 

  • CIG, nuova proroga selettiva da ottobre al 31 dicembre: È prevista una proroga di 13 settimane di cassa integrazione Covid per le piccole imprese del terziario, il commercio, gli artigiani, la grande distribuzione, ma anche i giornalisti, da utilizzare dal 1° ottobre al 31 dicembre (a condizione che siano state esaurite le precedenti 28 settimane di proroga della Cig covid). Per tessili, abbigliamento e calzature, invece, la proroga della Cassa Covid è di 9 settimane, utilizzabili sempre tra il 1° ottobre e il 31 dicembre (a condizione che siano state esaurite le precedenti 17 settimane). I datori di lavoro mentre usano la cassa Covid gratuita non possono effettuare licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo, salvo situazioni di cessazione definitiva di attività per liquidazione o in presenza di accordi collettivi sugli esodi incentivati. La proroga ha un costo di 878,4 milioni per il 2021; nel biennio 2022-2023 per le imprese dell’industria e delle costruzioni arriva un sostegno ulteriore per gestire i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica. A questi datori, che hanno esaurito i contatori della Cig, è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, nel limite di 150 milioni di euro per il 2022 e 150 milioni di euro per il 2023. Qualora si raggiunga, anche in via prospettica, il plafond stanziato, non si potranno prendere in considerazione ulteriori domande.
  • Per i lavoratori già in cigs (con le due causali della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione, e della crisi aziendale), nelle aziende con più di 15 dipendenti arriva un ulteriore sostegno nelle transizioni occupazionali. Vengono concessi fino a 12 mesi di cigs aggiuntivi (non prorogabili). In sede di procedura di consultazione sindacale dovranno essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza della prestazione di integrazione salariale. È possibile che le Regioni co-finanzino gli interventi formativi e di riqualificazione nelle rispettive misure di politica attiva. I lavoratori interessati da questi 12 mesi di cigs aggiuntiva accedono al programma Gol.
  • Esonero contributivo, previsto anche nel 2022 per le stabilizzazioni dei giovani under36, esteso alle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori, a prescindere da limiti di età, di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso la struttura per la crisi d’impresa del Mise. Con 15 milioni si finanzia l’azzeramento dei contributi per 36 mesi, entro 6mila euro annui.
  • Contratto di espansione. La normativa lo estende al 2022 e 2023, ampliando il campo di applicazione alle imprese con almeno 50 addetti, anche calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. Potranno far uscire personale a non più di 60 mesi dalla pensione (vecchiaia o anzianità); ridurre l’orario dei lavoratori utilizzando fino a 18 mesi di Cigs anche non continuativi; programmare nuove assunzioni (1 ogni 3 uscite per imprese con oltre mille dipendenti; per le imprese di dimensione inferiori sarà l’accordo collettivo a definire il rapporto).
  • Contratti di solidarietà attraverso la contrattazione aziendale, riducendo l’orario di lavoro per evitare, in tutto o in parte, esuberi. Il massimale della riduzione media oraria viene innalzato dall’attuale 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà all’80% dal primo gennaio 2022. Per ciascun lavoratore, il massimale della percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro attualmente fissato al 70% nell’arco dell’intero periodo è innalzato al 90% dal primo gennaio 2023. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nei sei mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
  • Fondo da 200 milioni al Mise per il 2022, 200 milioni per il 2023 e 200 milioni per il 2024 per favorire l’uscita anticipata dal lavoro degli addetti delle Pmi in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. Spetterà a un decreto interministeriale (Mise-Mef-Lavoro), entro due mesi dall’entrata in vigore della manovra, definire criteri e procedure di erogazione delle risorse.

 

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