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Aziende in crisi, l’esperto agevola la trattativa e tutela i creditori

 

Il decreto-legge sulla giustizia rinvia al 16 maggio 2022 l’intero Codice della crisi di impresa, e al 31 dicembre 2023 le misure di allerta.

 

Il decreto interviene per sostenere le imprese non ancora in crisi; si tratta di quelle che tipicamente si trovano in stage 2, vale a dire che hanno subito un incremento significativo del rischio di credito, ma anche quelle ancora a stage 1, che sono in una condizione sana ma prevedono che tale condizione non perduri.

 

Per le imprese con squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di cui si possa ragionevolmente perseguire il risanamento, si introduce dal 15 novembre 2021 un nuovo strumento, che potrà rivelarsi utile al fine di negoziare con i terzi soluzioni per il superamento di tali squilibri. La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa è definita dall’articolo 2 del decreto, e si basa essenzialmente sull’attività di un unico esperto indipendente, la cui figura professionale è di estremo interesse.

 

Le imprese potranno prepararsi all’istanza di composizione tramite la piattaforma telematica nazionale, che consentirà all’imprenditore e ai suoi advisors di redigere un piano di risanamento, con un test pratico per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento stesso.

 

La figura dell’esperto risulta centrale nel nuovo istituto: sarà costituito presso ogni Cciaa di capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano un elenco di esperti in cui possono essere inseriti i dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all’albo da almeno cinque anni, gli avvocati iscritti all’albo da almeno cinque anni che documentino precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa, i consulenti del lavoro iscritti all’albo da almeno cinque anni che documentino la partecipazione in almeno tre casi di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, accordi sottostanti a piani attestati o concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre ricoprire il ruolo di esperto anche coloro che documentano di avere svolto funzione di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse positivamente (stipula accordo o omologazione) senza una successiva dichiarazione di fallimento.

 

La nomina dell’esperto – su istanza del debitore – sarà effettuata entro cinque giorni lavorativi da una commissione permanente di durata biennale i cui membri saranno nominati dal presidente della sezione fallimentare del capoluogo di regione, dal presidente della Cciaa presso cui è costituita la commissione e dal prefetto del capoluogo di regione. L’esperto si prefigura dunque come un operatore professionale imparziale e indipendente, scelto tra una vasta gamma di possibili specializzazioni disponibili: egli opera nella massima riservatezza, potendo richiedere all’imprenditore e ai creditori le informazioni utili o necessarie e avvalersi (a proprie spese) di esperti e di un revisore. L’esperto accetta l’incarico solo una volta verificata la propria disponibilità di tempo e competenze necessarie nonchè la propria indipendenza, e procede esaminando in primis la corposa documentazione che l’imprenditore deve obbligatoriamente depositare insieme all’istanza di nomina: particolare attenzione sarà riservata non solo ai dati storici, ma alla relazione sull’attività esercitata, al piano finanziario semestrale ed alle iniziative industriali previste dal debitore. Egli poi convoca l’imprenditore, insieme agli eventuali advisor, valutando se le prospettive di risanamento sono concrete, e confrontandosi in merito anche con il collegio sindacale e l’organo di controllo, che devono esprimere apposito parere. Se non vi sono prospettive di risanamento, la procedura si conclude qui, in totale anonimato e senza informare né i terzi né il tribunale. In caso contrario, inizia una fase negoziale tra l’imprenditore ed i terzi (creditori in primis, ed eventualmente i sindacati), nella quale ciascuno conserva le proprie prerogative: gli advisors a rappresentano il debitore con i creditori, mentre l’esperto rivestirà una funzione di vera e propria mediazione e garanzia per le parti, agevolando le trattative e prospettando le possibili strategie di intervento, con una funzione di evidente ausilio. Durante la trattativa egli è chiamato a valutare gli atti di straordinaria amministrazione ed i pagamenti incoerenti con le trattative o le prospettive di risanamento, e – laddove ritenga che l’atto possa essere pregiudizievole ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala all’imprenditore e all’organo di controllo. Se l’atto viene ugualmente compiuto, l’esperto iscrive il proprio dissenso al registro imprese: laddove il debitore avesse chiesto misure protettive, esse verrebbero revocate.

L’esperto valuta anche i contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, invitando le parti a rideterminarne il contenuto se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa causa Covid-1: in caso di disaccordo provvede il tribunale. Le trattative si concluderanno entro 180 giorni, con una relazione finale dell’esperto: la negoziazione potrà esitare in un nulla di fatto, ovvero con l’adozione di uno degli strumenti già disciplinati dalla legge fallimentare (seppure modificati).

 

Il decreto innova, introducendo anche la possibilità di un contratto tra il debitore e i creditori aderenti che consentirà effetti economici premiali sui debiti erariali (se la relazione finale evidenzia continuità almeno per un biennio), ovvero di un accordo tra le parti, sottoscritto anche dall’esperto. Esso produrrà gli effetti del piano attestato ex articolo 67, senza la necessaria relazione di asseverazione, essendo sufficiente la sottoscrizione dell’esperto.

 

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