Beni ai soci: tornano le operazioni agevolate con imposte sostitutive ridotte

Con la legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025, commi 35–40 dell’articolo 1), si rinnovano e rafforzano le operazioni agevolate sui beni ai soci, comprese assegnazioni, cessioni e trasformazioni in società semplici, con imposte sostitutive ridotte rispetto al regime ordinario. Riprende così un quadro di possibilità che consente alle imprese di gestire in modo efficiente la distribuzione di patrimonio ai soci, con riflessi non solo fiscali ma anche organizzativi.

Le agevolazioni previste

La disciplina di favore riguarda specifiche operazioni patrimoniali che, rispettando requisiti e termini, possono beneficiare di imposte sostitutive più leggere su redditi e plusvalenze realizzati:

  • Imposta sostitutiva ridotta: 8% (10,5% per le società di comodo) sul reddito derivante dall’operazione agevolata. La misura è significativamente inferiore all’ordinario, liberando risorse per sviluppo e redistribuzione.

  • Riserve in sospensione d’imposta: le riserve annullate in occasione dell’operazione agevolata (inclusa la trasformazione in società semplice) sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 13%, con effetto definitivo per la società e i soci.

  • Imposte indirette: riduzione del 50% dell’imposta di registro sui trasferimenti agevolati di immobili e possibilità di applicare imposte ipocatastali in misura fissa.

  • Valutazione degli immobili: facoltà di determinare il valore dell’immobile trasferito sulla base del valore catastale rivalutato, che diventa riferimento anche per la determinazione del reddito tassabile in capo al socio (dividendo o “sottozero”). Questa opzione può prevenire contestazioni dell’Agenzia delle Entrate circa il valore venale attribuito agli immobili trasferiti senza corrispettivo.

Quale operazione scegliere?

L’esperienza operativa evidenzia differenze sostanziali tra gli approcci agevolati, rendendo essenziale una scelta ponderata per massimizzare l’efficienza fiscale:

  • Assegnazione di beni ai soci: l’operazione più articolata. Consiste nel trasferimento diretto dei beni dal patrimonio societario a quello del socio, con effetto di riduzione delle poste patrimoniali. Richiede la presenza di un netto capiente e il rispetto del principio di proporzionalità tra i soci. L’assegnazione coinvolge la posizione fiscale del socio assegnatario, che deve gestire eventuali componenti di reddito (ad esempio dividendi impliciti o plusvalenze latenti).

  • Cessione agevolata: la società vende direttamente al socio, applicando regole speciali. In questo caso le implicazioni fiscali si concentrano sulla società venditrice, che deve valutare plusvalenze o minusvalenze fiscali generate dalla cessione.

  • Trasformazione agevolata in società semplice: l’operazione consente alla società di perdere lo status di impresa, trasformandosi in una società semplice. Questo processo ha effetto fiscale analogo alla distribuzione dei beni, con implicazioni sugli attributi fiscali e sulla tassazione delle riserve.

Vincoli e condizioni di accesso

Per poter beneficiare delle agevolazioni, le operazioni devono essere perfezionate entro il 30 settembre 2026. Inoltre, lo status di socio delle persone coinvolte deve risultare alla data del 30 settembre 2025. Questi requisiti temporali sono stringenti e impongono una pianificazione tempestiva da parte delle imprese che intendono sfruttare i regimi agevolati.

Le agevolazioni introdotte dalla manovra 2026 offrono strumenti fiscali potenzialmente vantaggiosi per la redistribuzione di valore ai soci o per la ristrutturazione del patrimonio societario. Tuttavia, la complessità delle operazioni richiede una valutazione preventiva accurata che consideri:

  • la posizione fiscale della società e dei soci;

  • l’impatto sui conti economici e patrimoniali;

  • la compliance con i requisiti documentali e temporali;

  • l’interazione con eventuali regimi speciali (ad es. società di comodo).

In particolare, la possibilità di adottare il valore catastale rivalutato per gli immobili può rendere l’operazione più prevedibile sotto il profilo fiscale e difendibile in sede di verifica tributaria.

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Tiziano Beneggi

Gennaio 23, 2026

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