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Beni d’impresa, rivalutazione anche gratuita solo ai fini civilistici

 

Con il decreto Agosto si presenta una grande occasione per incrementare i patrimoni netti delle società, anche in vista delle perdite che probabilmente si verificheranno nell’esercizio 2020 a causa dell’emergenza coronavirus. Le aziende alla ricerca dei benefici che derivano dalla possibilità di rigenerare il valore dei beni immobilizzati rivalutabili iscritti nell’attivo patrimoniale faranno bene a valutare per tempo la scelta tra le diverse opportunità che oggi il sistema eccezionalmente offre.

 

La rivalutazione stabilita con l’ultimo decreto di Agosto si caratterizza per una serie di peculiarità. Innanzitutto, va tenuto presente che può essere solo civilistica oppure, su opzione, anche con effetti fiscali.

 

La scelta per l’efficacia fiscale dell’operazione è a basso costo, dato che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap pagando solo il 3% di imposta sostitutiva. Una misura d’imposta invariata per tutte le imprese, a prescindere dal tipo di attività esercitata, dagli effetti della pandemia sui ricavi e/o sul fatturato nel 2020 e dal tipo di contabilità adottata.

 

Gli effetti fiscali della rivalutazione per coloro che decidono di pagare la sostitutiva del 3% decorrono, per tutto quanto non è attinente a plus o minusvalenze, già dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (senza, quindi, alcuna postergazione). Per quanto riguarda, invece, gli effetti inerenti a plus e minus relative a cessioni, assegnazioni o destinazioni a finalità estranee all’attività d’impresa dei beni rivalutati, occorrerà attendere l’inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è effettuata.

 

L’operazione può riguardare i singoli beni immobilizzati e non necessariamente l’intera categoria omogenea cui essi appartengono. È un aspetto importante soprattutto se si decide di rivalutare gli immobili, perché la regola generale di attrarre nella rivalutazione tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea ha sempre comportato la necessità di operare per comparti: fabbricati non strumentali, strumentali per destinazione, strumentali per natura, aree non edificabili ed edificabili. Resta valida la regola che possono essere rivalutati anche i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati; mentre restano escluse le immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni quali, ad esempio, l’avviamento e, più in generale, i costi pluriennali. Possono essere rivalutati anche i beni non più presenti nell’attivo patrimoniale in quanto totalmente ammortizzati se conservano un valore economico.

 

Oltre alla scelta di quali beni specifici rivalutare, l’impresa potrà anche decidere per quali dei singoli beni procedere con la sola rivalutazione civilistica o anche con il riconoscimento fiscale degli effetti, pagando il 3 per cento.

 

La rivalutazione generalizzata dei beni d’impresa da eseguire nell’esercizio 2020 permetterà l’iscrizione del saldo attivo, che è una riserva di patrimonio netto utilizzabile per fronteggiare le perdite. Va anche considerato che, superata la boa del 31 dicembre 2020, verranno meno le protezioni civilistiche rispetto alla negatività del patrimonio netto e senza una disposizione che rimandi gli effetti degli articoli 2447 e 2482-ter del Codice civile, molte imprese si troveranno in difficoltà.

 

Un particolare interesse a rivalutare lo avranno anche le imprese in contabilità semplificata, che possono legittimamente disinteressarsi della possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, non generandosi in capo ad esse alcuna riserva da rivalutazione.

 

La disposizione apre anche alla possibilità di riallineare, pagando il 3%, le differenze di valore sui beni “rivalutabili” che possono già emergere tra valori di bilancio e valori fiscali. Tali disallineamenti sono tipicamente riferibili alle operazioni straordinarie, ma potrebbero anche essere conseguenza di legittime operazioni di rivalutazioni effettuate solo sul piano civilistico in passato.

 

Le varie norme di rivalutazione aiutano a superare questo scoglio con un scenario alquanto variegato. In sintesi:

  • Rivalutazione del settore degli alberghi e termale, ex articolo 6-bis del Dl Liquidità 23/20. La rivalutazione, che ha rilevanza fiscale pur senza imposta sostitutiva, genera la formazione del saldo attivo, quale riserva di patrimonio netto in sospensione d’imposta, tranne che venga versata la sostitutiva del 10% per ottenere l’affrancamento della riserva stessa.
  • Rivalutazione generalizzata dei beni d’impresa ex Dl Agosto 104/20, con effetto meramente civilistico. Il decreto permette di eseguire la rivalutazione senza effetto fiscale, cui consegue l’emersione di un saldo attivo, riserva di patrimonio netto, non in sospensione d’imposta, ma semplice riserva di utili. Non essendo riserva in sospensione di imposta, essa subisce la presunzione di cui all’articolo 47 del Tuir, per cui, in caso di distribuzione di riserve, quelle di utili sono prioritariamente attribuite ai soci. Per le imprese individuali e le società di persone l’eventuale distribuzione di tale riserva è fiscalmente irrilevante.
  • Rivalutazione generalizzata dei beni d’impresa ex decreto Agosto, con effetto anche fiscale e conseguente versamento del 3% di imposta sostitutiva. Il saldo attivo si presenta come una riserva in sospensione di imposta è potrà essere affrancato tramite sostitutiva del 10%, sia per società di capitali, sia per società di persone e imprese individuali.

 

Lo scenario descritto presenta diversi intrecci, poiché una società del settore alberghiero ha a disposizione tutte le opportunità e sceglierà quella più conveniente; mentre le altre società potranno beneficiare solo della rivalutazione inserita del Dl Agosto.

 

 

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