Alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta a condizione che l’investimento (anche in leasing) sia effettuato (articolo 109 Tuir) dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 oppure entro il 30 giugno 2021 (purchè entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura ? 20% del costo di acquisizione).
Il credito d’imposta sostituisce la pregressa agevolazione prevista per i beni iperammortizzabili e superammortizzabili, mantenendone gli stessi presupposti oggettivi. Dal lato soggettivo, invece, la trasformazione di un maggior ammortamento ai fini fiscali in un credito d’imposta comporta l’ampliamento della categoria di soggetti agevolabili (forfettari, alcune imprese agricole e così via.)
Il credito d’imposta è variabile in relazione alla tipologia di beni acquisiti:
La legge 160/19 richiede due nuovi adempimenti:
Nel primo caso l’adempimento non è previsto «a pena di decadenza», mentre nel secondo caso si fa riferimento a una revoca conseguente alla mancata «conservazione» idonea documentazione.
Infine, dovrebbe valere ciò che è stato chiarito per il bonus del 50-65%, ossia che l’agevolazione spetta anche in caso di errore sul riferimento normativo (circolare 11/E/14).
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