Le soglie per la redazione dei bilanci in forma abbreviata, per le microimprese e per i bilanci consolidati sono state aumentate in base all’inflazione, come previsto dal decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, in attuazione della direttiva 2775/23. La direttiva, che considera un’inflazione cumulata del 24,3% dal 2013 al 2023, stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative entro il 24 dicembre 2024.
Nuove soglie per bilanci abbreviati
Per le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che redigono il bilancio in forma abbreviata, i nuovi limiti sono:
- Totale attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (precedentemente 4.400.000 euro);
- Totale ricavi: 11.000.000 euro (precedentemente 8.800.000 euro).
Questi limiti non devono essere superati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi. Resta immutato il limite di 50 dipendenti.
Nuove soglie per le microimprese
Per le microimprese (articolo 2435-ter del Codice Civile), i nuovi limiti sono:
- Totale attivo: 220.000 euro (precedentemente 175.000 euro);
- Totale ricavi: 440.000 euro (precedentemente 350.000 euro).
Anche in questo caso, i limiti non devono essere superati per due esercizi consecutivi, e il numero massimo di dipendenti resta 5.
Nuove soglie per il bilancio consolidato
Le imprese controllanti che, insieme alle controllate, non superano per due esercizi consecutivi i seguenti limiti, sono esentate dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato:
- Totale attivi: 25.000.000 euro (precedentemente 20.000.000 euro);
- Totale ricavi: 50.000.000 euro (precedentemente 40.000.000 euro).
Inoltre, il comma 1-bis dell’articolo 27 del Dlgs 127/91 prevede che i limiti possano essere maggiorati del 20% se non vengono effettuate operazioni di consolidamento, portando i nuovi limiti a:
- Totale attivi: 30.000.000 euro;
- Totale ricavi: 60.000.000 euro.
Il numero di dipendenti massimo per il bilancio consolidato resta 250.
Applicazione dei nuovi limiti
Il decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2024, ma i nuovi limiti si applicano ai bilanci relativi al 2024. La norma specifica che, anche nel caso di un primo esercizio inferiore a un anno, i limiti non possono essere ragguagliati alla durata dell’esercizio.