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Bolletta elettrica, Iva al 22%

Se l’energia elettrica, acquistata, tramite la propria partita Iva, da un imprenditore individuale o da un professionista, viene destinata, anche solo in parte, allo svolgimento dell’attività economica, non è possibile considerarla «ad uso domestico», quindi, deve essere chiesta l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria del 22% (non del 10%) sull’intera fornitura e non solo sulla parte business.
Solo con l’applicazione dell’aliquota Iva del 22%, poi, è possibile detrarne una parte e dedurre una parte del costo (50% per i professionisti e in base ai metri quadri business per le imprese), se l’utenza è intestata alla partita Iva, in quanto l’aliquota ridotta del 10% presuppone l’esclusivo “uso domestico” dell’energia elettrica.
Nei casi di contratti per uso non domestico residenziale, poi, il canone Rai non viene addebitato nella fattura dell’energia, neanche se la residenza del titolare della partita Iva coincide con il luogo dell’utenza elettrica business.
Se i titolari di partita Iva,modificano il contratto di fornitura elettrica da domestico a business (con la conseguente variazione anche delle relative tariffe), il canone Rai va, comunque, pagato con il bollettino postale, tranne nei casi in cui la persona fisica non abbia alcun apparecchio televisivo.
Se l’utenza è ad uso promiscuo, l’aliquota Iva è del 22% «sull’intera fornitura», perché questa percentuale ordinaria può essere derogata solo da una disciplina speciale espressa. Non può essere applicata l’Iva del 10%, quindi, alle cessioni di energia elettrica utilizzata promiscuamente per usi domestici e non.
L’aliquota agevolata, però, si può applicare se viene installato un apposito contatore dell’uso dell’energia somministrata, che consenta di determinare in modo oggettivo il consumo di energia riferibile all’uso domestico e/o a quello business.

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