L’imposta di bollo addebitata al cliente concorre a formare il reddito imponibile del contribuente forfettario e va assoggettato a imposta sostitutiva. Lo ha di recente chiarito l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 428/2022.
Sono soggette all’imposta di bollo nella misura di 2 euro le fatture e i documenti di importo complessivo superiore a 77,47 euro riguardanti alcune operazioni non assoggettate ad Iva, tra cui quelle dei contribuenti forfettari che sono qualificate come “non soggette”. Con l’emissione della fatturazione elettronica, il bollo continua ad essere dovuto, ma secondo le modalità del Dm 17 giugno 2014, cioè inserendo una apposita dicitura nel file Xml e valorizzando il campo “bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato della fattura elettronica.
Sebbene sia prevista la solidarietà nel pagamento dell’imposta, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipi di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione. Pertanto, l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera; qualora quest’ultimo decida di addebitarla al proprio cliente, l’importo riscosso diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre alla formazione della base imponibile.
I contribuenti che fino ad ora hanno apposto la marca da bollo senza addebitare alcun importo ai propri clienti non devono preoccuparsi; coloro che, invece, hanno addebitato l’importo in fattura devono includere l’ammontare riscosso tra i ricavi.
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