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Bonus affitti, dal pagamento alla cessione

 

Cessione del credito di imposta sui canoni di affitto in quattro step. Prima il pagamento del canone con la maturazione del credito dimposta, poi la stipula del contratto di cessione cui fa seguito la comunicazione telematica da parte del cedente e infine l’accettazione del cessionario, sempre via web.

 

Occorre innanzitutto verificare la spettanza del bonus: imprese o professionisti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro (limite non previsto per alberghi e strutture agrituristiche) e “fatturato” di uno o più dei mesi di marzo, aprile, maggio del 2020, ridotto almeno del 50% rispetto al corrispondente mese del 2019. Per il mese o per i mesi in cui si è realizzato il calo, spetta un credito pari al 60% del relativo canone di locazione o affitto (compreso leasing operativo) di immobili non abitativi, misura ridotta al 30% per affitti di azienda o rapporti a prestazioni complesse con almeno un fabbricato a uso non abitativo.

 

Il credito di imposta nasce e può conseguentemente essere ceduto solo successivamente al pagamento del canone del mese interessato, pagamento da effettuare nel 2020. Unica eccezione si ha nella cessione dall’affittuario al locatore: il credito di imposta può essere trasferito in pagamento di parte del canone senza necessità di un doppio movimento finanziario. Ad esempio, canone di marzo 2020 pari a 5mila euro, credito 60% pari a 3mila euro. L’operazione si perfezione in unica soluzione: l’inquilino versa 2mila euro e contestualmente stipula la cessione del credito compensando il corrispettivo spettante (3mila) con il residuo canone da pagare.

 

Nel caso di cessione del credito d’imposta al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. Pertanto, è possibile fruire del credito d’imposta sulle locazioni cedendolo allo stesso al locatore e pagando il canone per la differenza.

 

La cessione del credito (secondo step) va contrattualizzata per iscritto e, preferibilmente, per scambio di corrispondenza onde evitare la registrazione in termine fisso.

 

Se il corrispettivo di cessione è inferiore al valore nominale, per il cessionario impresa emerge una sopravvenienza attiva tassabile. Nel contratto, il cedente dovrà garantire l’esistenza del credito, impegnandosi a effettuare la comunicazione telematica alle Entrate e a fornirne prova al cessionario.

 

L’efficacia della cessione nei confronti dell’agenzia delle Entrate è subordinata alla comunicazione da parte del cedente (modello approvato il 1° luglio 2020).

 

A questo punto, al cessionario non resta che completare il percorso comunicando l’accettazione con modalità web alle Entrate. Dal giorno lavorativo successivo si potrà compensare il credito nel modello F24 da trasmettere in via telematica senza sottostare ai limiti di importo annuali.

 

I cessionari, in caso di controlli, rispondono esclusivamente per l’utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore a quanto ricevuto. L’esistenza dei presupposti per poter beneficiare del credito d’imposta e la corretta determinazione dell’ammontare sono invece verificati in capo al soggetto beneficiario, nei confronti del quale verrà effettuato il recupero del credito d’imposta nel caso in cui dovesse risultare non spettante.

 

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