Tax credit affitti anche per il fabbricato abitativo utilizzato come studio del professionista e non riaccatastato.
Il credito di imposta sui canoni di affitto, introdotto dall’articolo 28 del Dl 34/20, è stato di recente modificato dal decreto Agosto (Dl 104/20) che ne ha esteso l’ambito temporale al mese di giugno 2020, che si aggiunge al trimestre marzo-aprile-maggio originariamente previsto.
Il credito, che spetta solo ai contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori a cinque milioni (salvo che per talune attività per le quali non sono previsti limiti dimensionali), si calcola in percentuale del canone pagato per uno o più dei mesi sopra ricordati, a condizione che, nel mese di riferimento, si sia verificata una riduzione di fatturato almeno del 50% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
Il credito spetta a imprese e professionisti con partita Iva relativamente ad immobili ad uso non abitativo, condotti in locazione e destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o ad attività professionali.
Oltre al caso del bed and breakfast (società che prende in affitto abitazioni che poi concede in uso come strutture recettive), possono rientrare nel tax credit anche gli immobili abitativi affittati da professionisti come sede del proprio studio.