Il bonus anti barriere, che consente di ottenere una detrazione fiscale del 75% per le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, è applicabile anche agli interventi effettuati nelle singole unità immobiliari in condominio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 23 luglio 2023, che fornisce le istruzioni operative per usufruire della misura agevolativa.
Il bonus anti barriere è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 178/2020) e prevede che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici possano beneficiare di una detrazione Irpef o Ires del 75%, fino a un limite massimo di spesa di 20.000 euro per unità immobiliare. La detrazione va ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Tra gli interventi agevolabili rientrano quelli finalizzati a facilitare la mobilità interna ed esterna all’abitazione delle persone con disabilità , come ad esempio l’installazione di ascensori, montascale, piattaforme elevatrici, rampe, dispositivi elettronici di comando a distanza, nonché quelli volti a favorire l’accessibilità e l’adattabilità funzionale degli ambienti domestici, come ad esempio la sostituzione degli infissi, il rifacimento dei bagni, la realizzazione di percorsi tattili o luminosi.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che il bonus anti barriere spetta anche per gli interventi effettuati nelle singole unità immobiliari in condominio, purché siano autorizzati dall’assemblea condominiale e siano finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti nell’unità immobiliare stessa o nelle parti comuni dell’edificio. Inoltre, la circolare stabilisce che il bonus anti barriere si cumula con le altre agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico e il sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per ciascuna misura.
Per accedere al bonus anti barriere è necessario pagare le spese mediante bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato e l’indicazione della norma che prevede la detrazione (articolo 1, commi da 1258 a 1260 della legge n. 178/2020).
Inoltre, è necessario conservare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate la seguente documentazione: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la data di inizio dei lavori; la copia della comunicazione preventiva all’amministrazione comunale o della richiesta del permesso di costruire; la copia della relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato che attesti la conformità degli interventi alle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; le ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati; le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese sostenute.
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